Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Recupero altre agevolazioni (articolo 1, commi da 31 a 36, legge 30 dicembre 2021, n. 234)

[2]1. L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19, ferma restando l'applicabilita' delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dalle disposizioni relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto dei titoli I, II e III, della presente parte II, in quanto compatibili. 2. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 1 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base all'articolo 247. 3. Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 2 e' notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. 4. Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi. 5. Le attribuzioni di cui ai commi da 1 a 4 spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 264 e 265, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza e' attribuita a un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore. 6. Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 2, si applicano le disposizioni previste dal testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art249 · fonte del testo

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