Art. 69-septiesdecies — Violazioni relative ad adempimenti correlati allo scambio automatico di informazioni con altri Stati esteri
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1](( (articolo 9, legge 18 giugno 2015, n. 95)))
[2]1. ((Nei casi di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 194 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 35, comma 2.)) 2. ((La sanzione prevista dal comma 1 si applica anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento.)) 3. ((Nei casi in cui l'omissione o l'incompletezza delle comunicazioni di cui all'articolo 197 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento comporti un'omessa o carente effettuazione del prelievo alla fonte di cui all'articolo 196 del medesimo testo unico, si applica, nei confronti delle istituzioni finanziarie tenute alle predette comunicazioni, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. La sanzione di cui al primo periodo non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualita' di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorita' statunitensi, ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
