Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Violazione degli obblighi degli operatori finanziari

[2](articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

[3]1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'((articolo 159, comma 2, lettera l), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)) nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione e' ridotta alla meta' se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi. 2. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'((articolo 7, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento)). 3. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo e' applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati e non si applica l'articolo 13. 4. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle societa' ed enti di assicurazione e alle societa' ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivita' di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonche' a Poste italiane S.p.A. 5. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.

Testo vigente dal 7 agosto 2026

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Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2024 al 7 agosto 2026. 46 parole tolte, 30 parole aggiunte.

1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo tolto: 32, primo comma, numero 7 aggiunto: 159, comma 2, lettera l), del tolto: decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiunto: testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto … 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, tolto: sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 aggiunto: comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento. 3. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art35 · fonte del testo

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