Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Intrasmissibilita' della sanzione agli eredi
[2](articolo 8 del decreto legislativo n. 472 del 1997)
[3]1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
