Art. 69-novies
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]((Violazioni relative alle comunicazioni dei dati concernenti le ritenute sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari)).
[2](( (articolo 4, comma 4, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239)))
[3]1. ((La violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente di cui all'articolo 65, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 20.658.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
