Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti
[2](articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)
[3]1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti ((dall'articolo 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123)), e' punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200.
Testo vigente dal 20 dicembre 2025
