Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Determinazione della sanzione amministrativa

[2](articolo 54 del decreto legislativo n. 346 del 1990)

[3]1. Nella determinazione della sanzione commisurata all'imposta o alla maggiore imposta, questa e' assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni ((di cui agli articoli 110, commi da 1 a 6, e 111 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123)).

Testo vigente dal 20 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025. 13 parole tolte, 24 parole aggiunte.

1. Nella determinazione della sanzione commisurata all'imposta o alla maggiore imposta, questa e' assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli tolto: 25 e 26 aggiunto: 110, commi da 1 a 6, e 111 del testo unico delle disposizioni tolto: concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni aggiunto: legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo tolto: 31 ottobre 1990 aggiunto: 1° agosto 2025, n. tolto: 346 aggiunto: 123.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art50 · fonte del testo

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