Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]((Violazioni relative alle dichiarazioni di utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto))
[2]1. ((Nel caso in cui la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, sia mendace, si applica la sanzione pari al 30 per cento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al citato articolo 21, comma 3, primo periodo, nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
