Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio

[2](articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

[3]1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi ((dell'articolo 69 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123)), i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000. 2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni ((dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025)), sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. 3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria, i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi. 4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'Agenzia delle entrate, chiede all'autorita' competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.

Testo vigente dal 20 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2024 al 20 dicembre 2025. 25 parole tolte, 39 parole aggiunte.

1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi dell'articolo tolto: 68, comma 1, aggiunto: 69 del testo unico delle disposizioni tolto: concernenti l'imposta di registro aggiunto: legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto tolto: del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 aggiunto: legislativo 1° agosto 2025, n. tolto: 131 aggiunto: 123, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000. 2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo tolto: 67 aggiunto: 68 del testo unico tolto: di aggiunto: delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto tolto: del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 aggiunto: legislativo n. 123 del 2025, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. 3. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art44 · fonte del testo

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