Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1](( Violazioni relative agli obblighi di adeguata verifica o di comunicazione da parte dei prestatori di servizi per le cripto-attivita'
[2](articolo 14, comma 3, decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194)))
[3]1. ((La sanzione di cui all'articolo 35 si applica anche nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali o degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli da 232 a 236 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
