Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Violazioni relative all'omesso o irregolare pagamento dell'abbonamento

[2](articolo 19 del regio decreto-legge n. 246 del 1938 ((; articolo 27, terzo comma, regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articolo 1, comma 132, secondo periodo, legge 24 dicembre 2007, n. 244)))

[3]1. Chiunque detenga uno o piu' apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, e' obbligato al pagamento del tributo evaso e della sanzione pecuniaria da euro 103 a euro 516. 1-bis. ((Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui all'articolo 58 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, e' passibile delle sanzioni previste dal comma 1, ancorche' abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 52 del predetto testo unico dei tributi erariali minori.)) 1-ter. ((E' irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita' evasa, nei casi di abuso nella fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 54-ter del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.))

Testo vigente dal 7 agosto 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 agosto 2026

Confronto con la versione in vigore dal 28 novembre 2024 al 7 agosto 2026. 163 parole aggiunte in 2 capoversi.

(articolo 19 del regio decreto-legge n. 246 del 1938aggiunto: ; articolo 27, terzo comma, regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articolo 1, comma 132, secondo periodo, legge 24 dicembre 2007, n. 244)

… pagamento del tributo evaso e della sanzione pecuniaria da euro 103 a euro 516aggiunto: . 1-bis. Chiunque effettua audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico senza aver concordato il canone d'abbonamento di cui all'articolo 58 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, e' passibile delle sanzioni previste dal comma 1, ancorche' abbia corrisposto il canone di abbonamento stabilito per l'uso privato di cui all'articolo 52 del predetto testo unico dei tributi erariali minori. 1-ter. E' irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualita' evasa, nei casi di abuso nella fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 54-ter del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-05;173~art61 · fonte del testo

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