Art. 62-bis — Violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni delle aziende di vendita dell'energia elettrica
Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1](( (articolo 1, comma 155, legge 28 dicembre 2015, n. 208)))
[2]1. ((In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui all'articolo 61, comma 1, del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 30, comma 1, e 38, comma 1.))
Testo vigente dal 7 agosto 2026
