Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 2015 al 16 febbraio 2017. Leggi il testo vigente →

((1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:

  • 1)determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
  • 2)individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;
  • 3)individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;
  • 4)procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;
  • 5)verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
  • 6)verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;
  • 7)qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4);
  • 8)procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. 2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi cosi' determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. 3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. 4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste. 5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. 6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale. 7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. 8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.)) 42
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

41

La Corte Costituzionale con sentenza 4 dicembre - 13 gennaio 2014 n. 1 (in G.U. 1a s.s. 15/01/2014 n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, numero 5 e comma 2 del presente articolo.

L. 6 maggio 2015, n. 52

42

con decorrenza dal 1 luglio 2016

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Testo in vigore dal 23 maggio 2015 al 16 febbraio 2017

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1/2014

    Ha colpito questo articolo
    13 gennaio 2014

    Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 117, primo comma, Cost., anche alla luce dell'art. 3 del protocollo n. 1 della CEDU - degli artt. 4, comma 2, 59 e 83, commi 1, n. 5, e 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nonché degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (tutti nel testo in vigore risultante dalle modificazioni apportate dalla legge n. 270 del 2005), nelle parti in cui, rispettivamente, disciplinano l'attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale alla Camera e su scala regionale al Senato, nonché le modalità di espressione del voto come voto di lista, non consentendo all'elettore di esprimere alcuna preferenza. Infatti, come risulta dall'ampia e articolata motivazione dell'ordinanza di rimessione, nel giudizio principale è stata proposta un'azione di accertamento avente ad oggetto il diritto di voto, finalizzata - come tutte le azioni di tale natura, la cui generale ammissibilità è desunta dal principio dell'interesse ad agire - ad accertare la portata del diritto, ritenuta incerta. Ne consegue che il petitum oggetto del giudizio principale non risulta totalmente assorbito dalla pronuncia sulle questioni, in quanto residuerebbe la verifica delle altre condizioni cui la legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto. A ciò va aggiunto che, nella fattispecie in esame, le sollevate questioni hanno ad oggetto un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione; sicché la loro ammissibilità deriva, in via principale, dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale del diritto oggetto di accertamento, la cui portata, ad avviso del remittente, non risulta esattamente delineata dalla normativa elettorale impugnata. Ciò fa sorgere l'esigenza di garantire il principio di costituzionalità, che rende imprescindibile affermare il sindacato di costituzionalità, destinato a «coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico» anche con riferimento alle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, «che più difficilmente verrebbero per altra via ad esso sottoposte». - Per il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui il controllo dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, «va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum , separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere», v., tra le molte, la citata sentenza n. 263/1994. - Per il principio secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza dell'incidente di legittimità costituzionale, il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti, nonché della giurisdizione del giudice rimettente sono rimessi alla valutazione del giudice a quo e non sono suscettibili di riesame da parte della Corte, qualora sorretti da una motivazione non implausibile, v., fra le più recenti, le citate sentenze nn. 91/2013, 280/2012, 279/2012, 61/2012 e 270/2010. Per il consolidato principio secondo cui «la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi», anche allo scopo di scongiurare «la esclusione di ogni garanzia e di ogni controllo» su taluni atti legislativi, v. le citate sentenze nn. 4/2000 e 59/1957. - Sul principio secondo cui il sindacato di costituzionalità «deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico» anche sulle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, «che più difficilmente verrebbero per altra via ad esso sottoposte», v. le citate sentenze nn. 387/1996, 384/1991 e 226/1976.

    Art. 83 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 17 Testo unico recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica · Art. 4 Testo unico recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica · Art. 4 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 23 maggio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 2014 al 23 maggio 2015. 1277 parole tolte, 468 parole aggiunte in 11 capoversi.

2) tolto: determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonche' la aggiunto: individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tolto: delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quinditolto: :

tolto: a) le coalizioni di aggiunto: le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il tolto: 10 aggiunto: 3 per cento dei voti validi espressi e tolto: che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

tolto: b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate aggiunto: le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una tolto: delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonche' le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede aggiunto: regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella tolto: circoscrizione aggiunto: regione medesima;

4) tolto: tra le coalizioni di aggiunto: procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3)tolto: , lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna tolto: coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, … conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna tolto: coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' tolto: ottenuta aggiunto: ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna tolto: coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle tolto: coalizioni di liste o singole liste aggiunto: liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che tolto: abbiano aggiunto: hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica tolto: poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

tolto: 6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento aggiunto: se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi tolto: e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonche' la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressiaggiunto: ;

aggiunto: 6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

7) qualora la verifica di cui al numero tolto: 5 aggiunto: 6) abbia dato esito positivo, tolto: procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi gia' individuato aggiunto: resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4)tolto: . Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente cosi' ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi gia' determinati ai sensi del numero 4);aggiunto: ;

8) tolto: salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi aggiunto: procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle tolto: varie coalizioni di liste o singole liste aggiunto: liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna tolto: coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), tolto: lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo cosi' l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. tolto: Quindi, moltiplica aggiunto: Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e … attribuzione cosi' ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna tolto: coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle tolto: coalizioni di liste o singole liste aggiunto: liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parita', alle tolto: coalizioni di liste o singole liste aggiunto: liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna tolto: coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla tolto: coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedentitolto: , e aggiunto: e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' tolto: coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre tolto: coalizioni di liste o liste singole aggiunto: liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla tolto: coalizione di liste o singola lista in quelle aggiunto: lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescenteaggiunto: , e nelle quali inoltre le tolto: coalizioni di liste o singole liste aggiunto: liste, che non tolto: abbiano aggiunto: hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali tolto: coalizioni di liste o singole liste aggiunto: liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o piu' tolto: coalizioni di liste o singole liste aggiunto: liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla tolto: coalizione di liste o alla singola lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata aggiunto: o, in caso di parita', a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile tolto: fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

tolto: 9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente cosi' ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti cosi' ottenuti; in caso di parita', sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parita' di seggi eccedenti da parte di piu' liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora aggiunto: attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione tolto: due o piu' liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio e' attribuito alla lista con la piu' alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai … a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi tolto: in quelle aggiunto: nelle circoscrizioni nelle quali aggiunto: essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione tolto: e alle liste deficitarieaggiunto: , e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi tolto: in quelle aggiunto: nelle altre circoscrizioni nelle quali tolto: abbiano aggiunto: abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. 2. Qualora la tolto: coalizione di liste o la singola aggiunto: verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto tolto: il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia gia' conseguito almeno 340 seggi, ad essa aggiunto: la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiunto: aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tolto: tale consistenza aggiunto: il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna tolto: 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340 aggiunto: il numero di seggi cosi' determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale di maggioranza. 3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti tolto: 277 seggi aggiunto: seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre tolto: coalizioni di liste e liste aggiunto: liste di cui al comma 1, numero 3). A tolto: tale aggiunto: questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tolto: 277 aggiunto: tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranzatolto: . Nell'effettuareaggiunto: ; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna tolto: coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi' tolto: ottenuta aggiunto: ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna tolto: coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle tolto: coalizioni di liste o singole liste aggiunto: liste per le quali queste ultime divisioni tolto: hanno aggiunto: abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di quest'ultima si procede a sorteggio. 4. tolto: L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo. 5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi tolto: del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine aggiunto: dei commi 2 e 3, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, tolto: numeri 8) e 9) aggiunto: numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza tolto: per la coalizione di liste o singola aggiunto: di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza aggiunto: di cui al comma 3 per le altre tolto: coalizioni di liste o singole liste. 6. aggiunto: liste. 5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4. 6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale. 7. L'Ufficio centrale nazionale tolto: provvede a comunicare aggiunto: comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. tolto: 7 aggiunto: 8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputatiaggiunto: , la quale ne rilascia ricevutatolto: ,aggiunto: ; un altro esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 maggio 2015, n. 52

    La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art83 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari