Art. 35 — Assegnazione dei seggi alle singole liste e determinazione dei voti e dei seggi residuali

Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, l'Ufficio centrale circoscrizionale, facendosi assistere, ove lo creda, da uno o piu' esperti scelti dal presidente:

  • 1)determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di lista e' data dalla somma dei voti di lista compresi quelli di cui al n. 2) dell'articolo precedente, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
  • 2)procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione piu' due, ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale:

Testo vigente dal 12 giugno 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-05-16;493~art35 · fonte del testo

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