Art. 92 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 67, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 5 e 10, comma 1°

L'elezione uninominale nel Collegio "Valle d'Aosta", agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

  • 1)alla "Valle d'Aosta" spetta un solo deputato;
  • 1-bis)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165));
  • 2)la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non piu' di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione e' ridotto della meta';
  • 2-bis)((NUMERO ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165));
  • 3)la' dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta; ((4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70)). ((L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale)). COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 6 MAGGIO 2015, N. 52. 42
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 maggio 2015, n. 52

42

con decorrenza dal 1 luglio 2016

La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che le presenti modifiche si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.

Testo vigente dal 12 novembre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 2017

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 2015 al 12 novembre 2017. 304 parole tolte, 63 parole aggiunte in 3 capoversi.

1-bis) tolto: i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e' computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale e' contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando tale lista e' collegata al candidato proclamato eletto aggiunto: NUMERO ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165;

2-bis) tolto: le liste di cui all'articolo 14 presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonche' le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo aggiunto: NUMERO ABROGATO DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165;

… Aosta; 4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'internotolto: , secondo il modello tolto: stabilito dall'articolo 93-ter, comma 1. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista prescelta. Il voto espresso in favore della lista o di una delle liste cui e' collegato il candidato nel collegio uninominale e' espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale e' un voto espresso anche in favore della lista cui questi e' collegato quando il candidato e' collegato ad una sola lista. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a piu' liste e' voto valido in favore del candidato medesimo ma non e' attribuito ad alcuna delle liste cui questi e' collegato aggiunto: previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70. L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale. COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 6 MAGGIO 2015, N. 52.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art92 · fonte del testo

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