[2]Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:
- 1)il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2)un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3)l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;
- 4)tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale ((e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali)): una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione; 42
- 5)i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6)le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
- 7)i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8)un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
- 9)una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 10)un congruo numero di matite copiative per la espressione del voto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 maggio 2015, n. 52
42con decorrenza dal 1 luglio 2016
La L. 6 maggio 2015, n. 52 ha disposto (con l'art. 2, comma 35) che la presente modifica si applica per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.
Testo vigente dal 12 novembre 2017
