Corte costituzionale

Sentenza n. 13/1999

Altra decisione · depositata il 28/01/1999 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione dei seguenti articoli e parti

di articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme

per l'elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle

successive modificazioni ed integrazioni, apportate in particolare

dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera

dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534

(Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per

l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361):

Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione

dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli

articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale

nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione

proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonché alla

parola: ", 83"; Articolo 4, comma 2, n. 1) limitatamente alle parole:

"per l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle

parole: ", comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai

fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da

esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco

dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna

lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in

ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla

unità superiore."; Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole:

"o liste di candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle

singole circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro

liste con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si

riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si

riferiscano a liste,"; Articolo 16, comma 4, primo periodo,

limitatamente alle parole: "e delle liste" e secondo periodo,

limitatamente alle parole: "e delle liste"; Articolo 17, comma 1,

limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati"; Articolo

18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si collegano a liste

di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con

l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento

deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del

rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il

deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si

collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con

altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono

essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa

la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il

candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il

contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo

cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole:

", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai

fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2). Qualora il contrassegno

o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli

stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei

seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente

articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale

circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed

accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso

il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le

ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la

presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide

entro le successive ventiquattro ore"; Articolo 18-bis; Articolo 19;

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei

candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei

candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché

alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere

allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione

di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole:

"l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le

candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle

parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si

applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6

limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né";

comma 7 limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o",

nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di

presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la

indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati

a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";

Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei

candidati presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";

Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei

candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2),

limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle

parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le

liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito

al comma 2 dell'art. 18-bis cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4),

limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5),

limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6):

"cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già

presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle

parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni

da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole:

"e delle liste contestate o modificate"; Articolo 23, comma 1,

limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle

parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; Articolo 24, comma

1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2),

limitatamente alle parole: "e delle liste" nonché alle parole:

"analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto

delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle

parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste";

n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; Articolo 25, comma

1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle parole:

"o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "e di

lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e

di lista", nonché alle parole: "e delle liste"; Articolo 26, comma

1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";

Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie

del manifesto contenente le liste dei candidati della

circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e

colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione",

alla parola: ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle

parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole:

"per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole:

"Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale

riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della

rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi."; Articolo 40,

comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 41, comma

1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2,

limitatamente alle parole: "di liste"; Articolo 42, comma 4,

limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle

parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati

nonché"; Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi

precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei

candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per

l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 48,

comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole: "o

della circoscrizione"; Articolo 53, comma 1, limitatamente alle

parole: "di lista e"; Articolo 58, comma 1, limitatamente alla

parola: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del

candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della

lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel

collegio uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda per la

scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo

contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei

candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le

disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia

per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale

sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione

dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 59, limitatamente alle

parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un

voto di lista." e le parole: "per l'elezione del candidato nel

collegio uninominale"; Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente

alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente

alla parola: "rispettive"; Articolo 68, comma 1, limitatamente alle

parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";

comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per

l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente

procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione

dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante

sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente

le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la

consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno

della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda

ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota

dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad

alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui

voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono

state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene

alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene

subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente

alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle

schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio

uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai

fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti

di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole

liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono

essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del

candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della

lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 73, comma

3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 74, comma 1,

limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente

alle parole: "alle liste o"; Articolo 75, comma 1, limitatamente alle

parole: "e delle liste"; Articolo 77, comma 1, limitatamente al n.

2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.

Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa

nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per

ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un

candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a

quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero

di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al

venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo

collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla

percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato

eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene

pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da

ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale

dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna

delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi

della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e

divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da

tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna

lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al

n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo

18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In caso di

collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far

parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è

stato dichiarato il collegamento" e al n. 5): "comunica all'Ufficio

centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra

elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui

all'articolo 83, comma 1, n. 2), il totale dei voti validi della

circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella

circoscrizione da ciascuna lista."; Articolo 79, comma 5,

limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6,

limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati";

Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 83; Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il

presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte

dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo

83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna

lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine

progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato

proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1),

proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di

presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti

siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista",

nonché alle parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel

caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi

candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione

degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più

elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi

del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei

seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale

circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale

affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4),

ultimo periodo.";

Articolo 85;

Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista",

nonché alle parole: "di lista"; comma 5: "Nel caso in cui una lista

abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità

di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.";

Giudizio iscritto al n. 112 del registro referendum.

Vista la ordinanza del 1 dicembre 1998 - integrata da quella del 14

gennaio 1999 - con la quale l'Ufficio centrale per il referendum

presso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la

richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 18 gennaio 1999 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Federico Sorrentino, Giovanni Motzo e Beniamino

Caravita di Toritto per i presentatori Barbera Augusto, Calderisi

Giuseppe e Segni Mariotto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la

Corte di cassazione, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352 e

successive modificazioni, con ordinanza in data 1 dicembre 1998, ha

dichiarato conforme a legge la richiesta di referendum popolare

depositata il 23 luglio 1998 da Mariotto Segni ed altri, sul seguente

quesito, come riformulato a seguito della correzione di un errore

materiale, disposta con la stessa ordinanza, che ha dato al

referendum la denominazione "Elezione della Camera dei deputati:

abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo

proporzionale del 25% dei seggi":

"Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti

norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo

risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso

successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993,

n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534,

limitatamente alle seguenti parti:

Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione

dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli

articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale

nazionale."; comma 4, limitatamente alle parole: "in ragione

proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti", nonché alla

parola: ", 83";

Articolo 4, comma 2, n. 1) limitatamente alle parole: "per

l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle

parole: ", comma 1" e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai

fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da

esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco

dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna

lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in

ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla

unità superiore. Le liste recanti più di un nome sono formate da

candidati e candidate, in ordine alternato.";

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di

candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole

circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste

con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a

candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

Articolo 16, comma 4, primo periodo limitatamente alle parole: "e

delle liste" e secondo periodo limitatamente alle parole: "e delle

liste";

Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei

candidati";

Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali si

collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi

aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di

collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del

rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il

deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si

collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con

altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono

essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa

la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il

candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il

contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo

cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole:

", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai

fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2). Qualora il contrassegno

o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli

stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei

seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente

articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale

circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed

accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso

il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le

ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la

presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide

entro le successive ventiquattro ore";

Articolo 18-bis;

Articolo 19;

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei

candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei

candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché

alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere

allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione

di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole:

"l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le

candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle

parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si

applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6,

limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né";

comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o",

nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di

presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la

indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati

a fare le designazioni previste dall'articolo 25.";

Articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei

candidati presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista";

Articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei

candidati"; n. 1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2),

limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle

parole: "e le liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le

liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito

al comma 2 dell'art. 18-bis cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4),

limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5),

limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6):

"cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già

presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle

parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni

da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole:

"e delle liste contestate o modificate";

Articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";

comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di

lista";

Articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle

liste"; n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste" nonché

alle parole: "analogamente si procede per la stampa delle schede e

del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3),

limitatamente alle parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle

parole: "e le liste"; n. 5), limitatamente alle parole: "e delle

liste";

Articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20",

nonché alle parole: "o della lista"; ultimo comma, limitatamente

alle parole: "e di lista", alle parole: "e delle liste dei

candidati", alle parole: "e di lista", nonché alle parole: "e delle

liste";

Articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista

di candidati";

Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre

copie del manifesto contenente le liste dei candidati della

circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e

colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione",

alla parola: ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle

parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole:

"per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole:

"Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale

riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della

rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi.";

Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei

candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";

Articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: "e di lista";

comma 7, limitatamente alle parole: "due copie del manifesto

contenente le liste dei candidati nonché";

Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi precedenti

sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei

collegi uninominali e successivamente per le schede per

l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e

alle parole: "o della circoscrizione";

Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";

Articolo 58, comma 1, limitatamente alla parola: "rispettive",

nonché alle parole: "per l'elezione del candidato del collegio

uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini

dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; comma 2,

limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel collegio

uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda per la scelta

della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo

contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei

candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le

disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia

per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale

sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione

dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la

scelta della lista rappresenta un voto di lista." e le parole: "per

l'elezione del candidato nel collegio uninominale";

Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle

liste dei candidati" e n. 3), limitatamente alla parola:

"rispettive";

Articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: "per l'elezione

del candidato nel collegio uninominale"; comma 3: "Compiute le

operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei

collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio

delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.

Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente

ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei

seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi

enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato

attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il

quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna

lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad alta voce i voti di

lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati

spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le

schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna

espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito

impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente alle

parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle schede

scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia

alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini

dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

Articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti

di lista e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole

liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

Articolo 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono

essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del

candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della

lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";

comma 3 limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";

Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): "determina la cifra

elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla

somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni

elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in

cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato

alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal

candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati

dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei

voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale

cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato

eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di

candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale

alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette

nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale

circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle

singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il

totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo

periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero

complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero

dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei

quozienti così ottenuti;"; al n. 4), limitatamente alle parole:

"collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista",

nonché alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con più

liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a

ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento" e

al n. 5): "comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di

estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di

ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, n.

2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei

voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.";

Articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei

candidati"; comma 6, limitatamente alle parole: "e delle liste dei

candidati";

Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 83;

Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente

dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte

dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo

83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna

lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine

progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato

proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, n. 1), proclama

eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di

presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti

siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista",

nonché alle parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel

caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi

candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione

degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più

elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi

del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei

seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale

circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale

affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, n. 4),

ultimo periodo.";

Articolo 85;

Articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: "nella lista",

nonché alle parole: "di lista"; comma 5: "Nel caso in cui una lista

abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità

di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo."?".

2. - Ricevuta comunicazione della predetta ordinanza, il Presidente

di questa Corte ha fissato per la conseguente deliberazione il giorno

18 gennaio 1999, disponendo, altresì, le relative comunicazioni

previste dall'art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.

3. - Nella imminenza della data fissata per la camera di consiglio

si sono costituiti il prof. Augusto Barbera, l'ing. Giuseppe

Calderisi, il prof. Mariotto Segni, promotori e presentatori

dell'anzidetto referendum abrogativo.

Nella memoria illustrativa si sono particolarmente soffermati sui

seguenti punti:

ammissibilità dei referendum elettorali.

Particolare attenzione è rivolta alla sentenza n. 47 del 1991, con

cui la Corte costituzionale ha ritenuto, in primo luogo, che la

materia elettorale non sia sottratta, in quanto tale, a referendum

abrogativo; in secondo luogo, che il quesito referendario debba

essere valutato sotto il duplice profilo della univocità ed

omogeneità, da un lato, e della chiarezza e sufficiente certezza

della disciplina di risulta, dall'altro, sì da consentire agli

elettori l'espressione di un voto consapevole (principi affermati con

la sentenza n. 32 del 1993 e, prima ancora, con la sentenza n. 29 del

1987). Siffatti principi, confermati successivamente con le sentenze

n. 5 del 1995 e n. 26 del 1997, vengono ulteriormente ribaditi con

argomentazioni dirette a rafforzarne il valore di precedente

giurisprudenziale. Contenuto della richiesta referendaria. Viene

descritta l'operazione referendaria, attraverso la individuazione del

nucleo essenziale dell'abrogazione, la definizione delle abrogazioni

conseguenziali e di quelle finalizzate ad un'operazione di pulizia

del testo, e l'esame della normativa di risulta. Normativa di

risulta e sua immediata applicabilità, al fine di garantire la

rinnovazione dell'organo elettivo. Viene illustrato un sistema che,

con l'auspicata abrogazione, risulterebbe perfettamente ed

immediatamente applicabile. Chiarezza ed omogeneità del quesito.

Si richiamano vari precedenti di giurisprudenza costituzionale, prima

tra tutte, la sentenza n. 16 del 1978 - che contiene la completa

enunciazione dei requisiti di ammissibilità delle richieste

referendarie - per affermare la sussistenza dei requisiti della

chiarezza, della univocità e della omogeneità del quesito

referendario. Presunto carattere manipolativo del quesito e presunta

inammissibilità di referendum manipolativo. Sulla base dei criteri

elaborati nella sentenza n. 36 del 1997, viene auspicata una

decisione di ammissibilità del quesito referendario, il quale,

abrogando il voto di lista e conseguente riparto proporzionale quale

criterio di attribuzione del 25% dei seggi non assegnati direttamente

nei collegi uninominali (contenuto normativo già esistente, sia pure

con riferimento a casi residuali, nell'attuale legge elettorale della

Camera), consente l'espansione del criterio "alternativo", basato sul

recupero dei candidati nei collegi uninominali, collegati alle liste,

che abbiano le migliori cifre elettorali individuali, anch'esso

contenuto nella legge elettorale.

Non vi sarebbe, dunque, produzione di nuove norme, ma espansione di

una norma già esistente, volta a conseguire, prima come dopo

l'abrogazione, l'attribuzione del 25% dei seggi non assegnato

direttamente nei collegi uninominali. Inesistenza di impedimenti ed

inconvenienti derivanti dalla applicazione della normativa di

risulta. Alla luce della giurisprudenza costituzionale del 1993, in

particolare delle sentenze n. 32 e n. 33, si afferma che nella

normativa di risulta non è dato rinvenire né impedimenti, né

inconvenienti quali evidenziati nella sentenza n. 32 citata.

Critiche, obiezioni e contestazioni che si muovono su di un terreno

diverso da quello del giudizio di ammissibilità del referendum

abrogativo. Il sistema che dovrebbe scaturire dall'abrogazione

referendaria non darebbe luogo, si afferma sempre nella memoria, ad

incoerenze od a stravaganze, né apparirebbe contraddittorio;

obiezioni queste che sono state avanzate nel corso del dibattito

politico e giuridico che è seguito alla presentazione della

richiesta di referendum. I promotori si fanno carico di evidenziare

la infondatezza delle predette obiezioni, rilevando che la posizione

tradizionalmente assunta dalla giurisprudenza costituzionale non può

essere scalfita dalle stesse. E così può verificarsi che esistano

collegi in cui sono eletti più parlamentari, come è accaduto in

Inghilterra e nell'esperienza del Senato italiano, sia prima sia dopo

la riforma maggioritaria. Comunque, si ricorre sempre ad un criterio

che fa leva sull'espressione del voto nell'elezione dei candidati

aventi la migliore cifra elettorale individuale della circoscrizione.

Né verrebbe in alcun modo intaccato il principio maggioritario,

giacché al temperamento proporzionale del principio maggioritario

contenuto nell'attuale legge subentrerebbe un diverso criterio di

temperamento, più rispondente alla logica del maggioritario.

Infine, per quanto riguarda il problema della surroga dei seggi

vacanti, viene evidenziato che non vi sarebbe nulla di illogico nel

fatto che talvolta possa essere recuperato un candidato appartenente

ad uno schieramento diverso od opposto a quello del deputato

surrogato, e che, comunque, la normativa di risulta avrebbe la

funzione di permettere il funzionamento dell'organo. Alcune residue

incongruenze grammaticali. Nel testo rimarrebbero riferimenti al

plurale o altre imperfezioni. A questo proposito viene ricordato

come la Corte abbia drasticamente escluso l'influenza

sull'ammissibilità di siffatte "mere imperfezioni" sin dalla

sentenza n. 47 del 1991; come pure, con la sentenza n. 63 del 1990,

viene affermato come "alcune imperfezioni risultano inevitabili ... e

sono comuni, peraltro, ... agli ordinari procedimenti di normazione".

I promotori concludono per l'ammissibilità della richiesta di

referendum abrogativo.

4. - Con ordinanza 14 gennaio 1999 dell'Ufficio centrale per il

referendum costituito presso la Corte di assazione, a parziale

modifica della precedente ordinanza 1 dicembre 1998, è stato

riformulato il quesito referendario, limitatamente all'art. 4 del

testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei

deputati approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito

dall'art. 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277, il cui ultimo periodo

era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza

della Corte costituzionale n. 422 del 1995.

Pertanto, il quesito referendario in detta parte è stato

dichiarato conforme a legge nella seguente riformulazione:

"art. 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole "per

l'elezione del candidato nel collegio uninominale" nonché alle

parole "comma 1"; e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini

dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su

una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati

di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non

può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione

proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità

superiore".

In sostanza è stata eliminata dal quesito l'espressione finale

dell'art. 4, comma 2, numero 2 "le liste recanti più di un nome sono

formate da candidati e candidate in ordine alternativo", in quanto

già espunta dall'ordinamento a seguito della dichiarazione di

illegittimità costituzionale con sentenza di questa Corte n. 422

del 1995.

5. - In data 15 gennaio 1999 è stata depositata una memoria

aggiuntiva, in cui i promotori ribadiscono la loro opinione in merito

all'autoapplicatività della normativa di risulta ed alla chiarezza

ed omogeneità dell'operazione abrogativa, soffermandosi, in

particolare, sui seguenti punti:

la questione delle due urne di cui all'art. 30, numero 7, del

d.P.R. n. 361 del 1957. Assumono i promotori che il venire meno del

voto di lista e della connessa scheda elettorale non sarebbe in

contraddizione con la persistente previsione delle due urne e delle

due cassette, in quanto queste sarebbero state introdotte (rectius:

mantenute) nella legge attualmente in vigore non in relazione alle

due differenti schede, ma al solo scopo di accelerare le operazioni

elettorali. La c.d. "cosmesi normativa" del testo. Relativamente

all'art. 81 del d.P.R. n. 361 del 1957, precisano che la menzione nel

quesito referendario dei commi 2 e 4 del predetto art. 81 va riferita

ai commi 3 e 5 della medesima disposizione, in virtù del venir meno,

nel testo originario, per effetto della legge n. 277 del 1993, del

comma 2. L'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso

la Corte di cassazione in data 14 gennaio 1999. Nella memoria si

segnala che l'ordinanza ha espunto dal quesito referendario l'ultimo

periodo dell'art. 4, comma 2, numero 2, del d.P.R. n. 361 del 1957,

dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 422 del

1995. I contrassegni delle candidature. Nella vigente legge

elettorale della Camera esiste una diversa disciplina dei

contrassegni delle liste e di quelli dei candidati. Il quesito, nel

chiedere l'abrogazione delle liste per l'assegnazione dei seggi in

ragione proporzionale, non colpisce anche il contrassegno con cui il

candidato intende presentarsi. Il ricorso alle "migliori cifre

individuali". Secondo i presentatori, il dibattito sviluppatosi

sulla copertura della quota del 25% dei seggi mediante il recupero

dei candidati che abbiano ottenuto le "migliori cifre individuali"

dimostrerebbe come sia ormai acquisito il carattere autoapplicativo

del referendum di cui si tratta. La surroga. Premesso che il

problema delle modalità di surroga dei deputati è questione di

merito, nella memoria, si fa, peraltro, presente che gli eventuali

difetti del meccanismo di surroga, essendo la stessa successiva

all'elezione, non impediscono la costante operatività dell'organo,

ma, se mai, hanno carattere di inconvenienti, che potrebbero, ove

necessario, essere corretti dal legislatore.

6. - Nella camera di consiglio del 18 gennaio 1999 i rappresentati

dei presentatori intervenuti hanno illustrato ulteriormente le

ragioni dell'ammissibilità della richiesta di referendum. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui

ammissibilità questa Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda

alcuni articoli e parti di articoli (indicati sia in epigrafe sia

nella esposizione in fatto della presente sentenza) del d.P.R. 30

marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti

norme per la elezione della Camera dei deputati) nel testo risultante

dalle successive modificazioni ed integrazioni, apportate, in

particolare, dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione

della Camera dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre

1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme

per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

Al referendum è stata data dall'ordinanza 1 dicembre 1998

dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione

la seguente denominazione: "Elezione della Camera dei deputati:

abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo

proporzionale del 25% dei seggi".

2. - L'obiettivo unitario del quesito è incentrato sull'abolizione

completa dell'attuale sistema delle liste e del voto di lista per

l'attribuzione del 25% dei seggi con metodo proporzionale, sistema

prescelto dal legislatore nella sua discrezionalità, tra i plurimi

meccanismi possibili, per temperare il sistema maggioritario

semplice, che regola l'assegnazione del restante 75% dei seggi. Tale

abolizione, con la conseguente eliminazione della scheda per il voto

di lista, al momento distinta da quella relativa alla elezione del

candidato in ciascun collegio uninominale maggioritario (immutata

nella prospettiva referendaria), è completata dalla soppressione

conseguenziale dei riferimenti alle liste e al voto di lista, attuata

con il metodo dei ritagli.

La copertura del 25% dei seggi, attualmente regolata dal metodo

proporzionale collegato al voto di lista circoscrizionale, avverrebbe

mediante una sorta di ripescaggio dei candidati non eletti,

presentatisi nei collegi uninominali della circoscrizione, che

abbiano conseguito i migliori risultati. La graduatoria di candidati

e di cifre individuali (art. 77, n. 3, del d.P.R. n. 361 del 1957,

non investito dall'abrogazione referendaria) si forma secondo

l'ordine percentuale del maggior numero di voti conseguiti, in

rapporto agli elettori votanti nel singolo collegio uninominale (voti

validi candidato x 100 div

votanti collegio uninominale).

3. - Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di referendum

abrogativo in esame è sufficiente il richiamo ai principi

individuati più volte dalla Corte, dai quali non vi è motivo di

discostarsi, relativi ai requisiti della matrice unitaria, della

univocità e della omogeneità dei quesiti referendari (sentenze n.

26 del 1997; n. 47 del 1991 e n. 16 del 1978) e alle caratteristiche

proprie della materia elettorale (sentenza n. 429 del 1995; v. anche

sentenza n. 107 del 1996), con riferimento in particolare

all'esigenza di poter disporre, in ogni tempo, di una normativa

operante (sentenza n. 26 del 1997; n. 32 del 1993; n. 47 del 1991 e

n. 29 del 1987).

4. - Nel quesito referendario all'esame della Corte non ricorre

alcuno dei limiti preclusivi del ricorso al referendum espressamente

previsti (in maniera puntuale in quanto rispondenti a particolari

scelte di politica istituzionale) dall'art. 75 della Costituzione.

Né si ravvisano altre ipotesi implicite di inammissibilità,

inerenti alle caratteristiche essenziali e necessarie dell'istituto

del referendum abrogativo, dipendenti da valori di ordine

costituzionale e riferibili alle strutture o ai temi delle richieste

referendarie (v. in particolare sentenza n. 16 del 1978).

Il quesito non contiene domande eterogenee, carenti di una matrice

razionalmente unitaria, non riconducibili alla logica dell'art. 75

della Costituzione; e si riferisce ad atti legislativi dello Stato

con forza di legge ordinaria, non aventi contenuto costituzionalmente

vincolato (sentenza n. 16 del 1978).

Esso, inoltre, non può ritenersi privo del carattere della

univocità.

Il nucleo essenziale del quesito - come enunciato in precedenza -

consiste nell'abrogazione degli articoli o delle parti di articoli

relativi alle liste, al voto di lista e alla ripartizione del 25% dei

seggi con metodo proporzionale, rappresentando il resto una

operazione di cosmesi normativa per ripulire il testo, con

abrogazione completa di talune disposizioni ovvero con una tecnica

c.d. di ritaglio (v. sul punto sentenza n. 26 del 1997). In realtà

il quesito è formulato in modo da poter realizzare l'abrogazione

parziale della legge elettorale nei sensi suindicati ed insieme a

fare sì che la normativa residua, cioè quella risultante dopo

l'eventuale abrogazione, sia immediatamente applicabile, consentendo

la rinnovazione in qualsiasi momento dell'organo rappresentativo,

condizione indispensabile per i referendum nella materia delle

elezioni delle assemblee parlamentari (da ultimo, sentenza n. 26 del

1997).

A differenza della fattispecie referendaria presa in considerazione

nella ipotesi immediatamente precedente (sentenza n. 26 del 1997), vi

è una piena garanzia di immediata applicabilità del sistema di

risulta, in quanto i collegi elettorali uninominali rimarrebbero

immutati, senza nessuna necessità di ridefinizione in ciascuna

circoscrizione, sia nel numero sia nel conseguente ambito

territoriale. Infatti, permarrebbe la distinzione tra il 75% dei

seggi, a ciascuno dei quali corrisponde un collegio uninominale, e il

restante 25% dei seggi, privi di tale corrispondenza, e attribuiti

(in base alla cifra elettorale individuale, quale risultato di

operazione matematica di rapporto percentuale tra voti validi e

votanti nel collegio uninominale: art. 77, comma 1, n. 3 e n. 4, e

art. 78) ai candidati, con migliore risultato, non eletti nei collegi

uninominali. In tal modo risulterebbe un sistema di elezione di

deputati corrispondente al numero fissato in Costituzione, con

possibilità di rinnovazione dell'organo in ogni tempo. La

situazione che si verrebbe a determinare in concreto con l'eventuale

accoglimento della richiesta referendaria si presenta, quindi,

corrispondente alle esigenze soprarichiamate.

5. - Le anzidette considerazioni consentono altresì di escludere

che il referendum in esame abbia carattere manipolativo o

surrettiziamente propositivo. Esso, infatti, abrogando parzialmente

la disciplina stabilita dal legislatore, per ciò che attiene alla

ripartizione del 25% dei seggi, non la sostituisce con un'altra

disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo,

che il quesito ed il corpo elettorale non possono creare ex novo né

direttamente costruire (sentenza n. 36 del 1997), ma utilizza un

criterio specificamente esistente (sia pure residuale) e rimasto in

via di normale applicazione nella specifica parte di risulta della

legge oggetto del referendum (art. 77, n. 3).

In definitiva, caducati, come effetto della proposta abrogazione

referendaria, le liste, il voto di lista e la ripartizione del 25%

dei seggi secondo il metodo proporzionale collegato alle liste

stesse, rimarrebbe, con il contenuto prescrittivo proprio, il

criterio per l'attribuzione dei seggi in base alla cifra individuale

di ogni candidato, criterio che continuerebbe ad applicarsi con le

modalità consentite dal sistema residuo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, secondo il quesito

modificato dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di

cassazione con ordinanze 1 dicembre 1998 e 14 gennaio 1999, del

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la

elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle

successive modificazioni ed integrazioni, apportate in particolare

dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera

dei deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534

(Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per

l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), richiesta

dichiarata conforme a legge con le anzidette ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 28 gennaio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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