Art. 25 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 17, comma 1°, 2° e 3°, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 14

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato ((entro il giovedi' precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata,)) al segretario del comune che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o e' presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio della votazione. ((Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata)). COMMA ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1976, N. 136. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale e' presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, da' atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Testo vigente dal 31 luglio 2021

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 31 luglio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 2005 al 31 luglio 2021. 1 parola tolta, 78 parole aggiunte.

Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cuitolto: ... all'articolo 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentantitolto: ... della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione … di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato entro il tolto: venerdi aggiunto: giovedi' precedente l'elezione, aggiunto: anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del comune che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti delle … il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purche' prima dell'inizio della votazione. aggiunto: Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1976, N. 136. L'atto di designazione dei … circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta. Per lo svolgimento del loro compito i delegatitolto: ... di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del depositotolto: ... delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentantitolto: ... di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, da' atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del depositotolto: ... delle liste.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-03-30;361~art25 · fonte del testo

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