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L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista sommando le cifre elettorali riportate nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno ed accerta quali delle liste abbiano ottenuto almeno un quoziente in una circoscrizione e una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del n. 2) dell'art. 76. Procede poi al riparto dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni tra le liste che hanno raggiunto i requisiti di cui al comma precedente. A tal fine procede alla somma dei predetti seggi e, per ogni lista ammessa al riparto, alla somma dei voti residuati in tutte le circoscrizioni. Divide la somma dei voti residuati di tutto le liste ammesse per il numero dei seggi da attribuire: nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale nazionale. Divide poi la somma dei voti residuati di ogni lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parita' di questi ultimi si procede a sorteggio. Si considerano resti anche i totali dei voti residui delle liste che non hanno raggiunto il quoziente nazionale. I seggi spettanti a ciascuna lista vengono attribuiti alla lista stessa nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora ad una lista fosse assegnato un seggio in una circoscrizione nella quale tutti i candidati della lista stessa fossero stati gia' proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale nazionale attribuisce il seggio alla lista in altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta. L'Ufficio centrale nazionale comunica agli Uffici circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

Testo in vigore dal 3 giugno 1957 al 21 agosto 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1/2014

    Ha colpito questo articolo
    13 gennaio 2014

    Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 117, primo comma, Cost., anche alla luce dell'art. 3 del protocollo n. 1 della CEDU - degli artt. 4, comma 2, 59 e 83, commi 1, n. 5, e 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nonché degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (tutti nel testo in vigore risultante dalle modificazioni apportate dalla legge n. 270 del 2005), nelle parti in cui, rispettivamente, disciplinano l'attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale alla Camera e su scala regionale al Senato, nonché le modalità di espressione del voto come voto di lista, non consentendo all'elettore di esprimere alcuna preferenza. Infatti, come risulta dall'ampia e articolata motivazione dell'ordinanza di rimessione, nel giudizio principale è stata proposta un'azione di accertamento avente ad oggetto il diritto di voto, finalizzata - come tutte le azioni di tale natura, la cui generale ammissibilità è desunta dal principio dell'interesse ad agire - ad accertare la portata del diritto, ritenuta incerta. Ne consegue che il petitum oggetto del giudizio principale non risulta totalmente assorbito dalla pronuncia sulle questioni, in quanto residuerebbe la verifica delle altre condizioni cui la legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto. A ciò va aggiunto che, nella fattispecie in esame, le sollevate questioni hanno ad oggetto un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione; sicché la loro ammissibilità deriva, in via principale, dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale del diritto oggetto di accertamento, la cui portata, ad avviso del remittente, non risulta esattamente delineata dalla normativa elettorale impugnata. Ciò fa sorgere l'esigenza di garantire il principio di costituzionalità, che rende imprescindibile affermare il sindacato di costituzionalità, destinato a «coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico» anche con riferimento alle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, «che più difficilmente verrebbero per altra via ad esso sottoposte». - Per il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui il controllo dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, «va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum , separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere», v., tra le molte, la citata sentenza n. 263/1994. - Per il principio secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza dell'incidente di legittimità costituzionale, il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti, nonché della giurisdizione del giudice rimettente sono rimessi alla valutazione del giudice a quo e non sono suscettibili di riesame da parte della Corte, qualora sorretti da una motivazione non implausibile, v., fra le più recenti, le citate sentenze nn. 91/2013, 280/2012, 279/2012, 61/2012 e 270/2010. Per il consolidato principio secondo cui «la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi», anche allo scopo di scongiurare «la esclusione di ogni garanzia e di ogni controllo» su taluni atti legislativi, v. le citate sentenze nn. 4/2000 e 59/1957. - Sul principio secondo cui il sindacato di costituzionalità «deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico» anche sulle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, «che più difficilmente verrebbero per altra via ad esso sottoposte», v. le citate sentenze nn. 387/1996, 384/1991 e 226/1976.

    Art. 83 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 17 Testo unico recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica · Art. 4 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 59 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

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  • Sentenza n. 35/2017

    Illegittimità dichiarata
    9 febbraio 2017

    Sono dichiarate inammissibili - per carenza assoluta di motivazione in punto di non manifesta infondatezza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. f), della legge n. 52 del 2015, e degli artt. 1, comma 2, e 83, commi da 1 a 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, come modificati e sostituiti, rispettivamente, dall'art. 2, commi 1 e 25, della legge n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate dal Tribunale di Messina in riferimento agli artt. 1, primo e secondo comma, 3, primo e secondo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., e all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU. Tali parametri sono evocati nel solo dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza alcuna illustrazione delle ragioni di contrasto con le disposizioni censurate. Per costante giurisprudenza costituzionale, sono inammissibili le questioni incidentali prive di alcuna motivazione in punto di non manifesta infondatezza. ( Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2016, n. 248 del 2015 e n. 100 del 2015; ordinanze n. 122 del 2016 e n. 33 del 2016 ).

    Art. 1 Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati · Art. 1 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 2 Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati · Art. 83 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

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  • Ordinanza n. 57/2014

    Questione inammissibile
    27 marzo 2014

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59, comma 1, 83, commi 1, numero 5), e 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (nel testo risultante dalla legge n. 270 del 2005) e degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 (nel testo risultante dalla citata legge del 2005), impugnati, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 67 Cost. nonché all'art. 3 del Protocollo addizionale alla CEDU, in quanto contengono norme per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che non permettono al cittadino di esprimere la preferenza per i singoli candidati, ma lasciano allo stesso la sola possibilità di ratificare la scelta dei candidati già decisa dai partiti, attraverso un gioco di procedure nella formazione delle liste elettorali, determinando, in tal modo, unilateralmente la scelta dei candidati, i quali, pertanto, vengono ad assumere la qualifica e il ruolo di nominati e non già di eletti. Successivamente alle ordinanze di rimessione, tutte le impugnate disposizioni dei testi unici delle leggi elettorali di Camera e Senato sono state dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 1 del 2014, sicché è venuto meno l'oggetto delle questioni, perché a seguito di tale decisione, le predette norme sono state già rimosse dall'ordinamento con efficacia ex tunc . Inoltre, dalla stessa prospettazione emerge chiaramente che, per la definizione dei giudizi principali, il rimettente non è in alcun modo chiamato ad applicare le censurate norme elettorali, dovendo egli esclusivamente accertare la penale responsabilità di due cittadini extracomunitari, per i reati loro rispettivamente ascritti di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e di violazione dell'ordine di lasciare il territorio medesimo. Nella specie, l'impugnazione delle menzionate norme elettorali si configura quale tentativo da parte del rimettente di proporre in via diretta un controllo di costituzionalità, che risulta surrettiziamente attivato, al di fuori dei limiti sanciti dagli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, essendo del tutto carente il nesso di indispensabile pregiudizialità dello specifico scrutinio richiesto alla Corte rispetto agli esiti della decisione del giudizio principale. D'altra parte, la radicale mancanza d'incidentalità del richiesto vaglio delle norme neppure può dirsi colmata dalla affermazione - peraltro formulata in maniera del tutto apodittica - di una conseguente "non prescrittività" delle leggi approvate dai Parlamenti succedutisi dopo il dicembre del 2005 (e costituiti sulla base di norme elettorali incostituzionali) e quindi anche di quelle penali applicabili nei processi a quibus . - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle impugnate disposizioni dei testi unici delle leggi elettorali di Camera e Senato, v. la citata sentenza n. 1/2014. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti norme già dichiarate costituzionalmente illegittime, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 321/2013, 294/2013, 280/2013 e 257/2013. - Sull'indispensabile requisito della rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale, v., ex plurimis , le citate ordinanze nn. 306/2013, 196/2013, 176/2013 e 81/2013.

    Art. 4 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 59 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 83 Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati · Art. 14 Testo unico recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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