Corte costituzionale

Ordinanza n. 448/1994

Altra decisione · depositata il 23/12/1994 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 48, primo

comma, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 (Approvazione del

nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di

previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro

superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa

depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza), 12, primo comma,

numero 4, della legge 19 gennaio 1942, n. 22 (Istituzione di un Ente

nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti

statali), e dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n.

1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni

previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato),

nella parte in cui prevedevano, anteriormente all'entrata in vigore

della legge 29 aprile 1976, n. 177, la subordinazione del diritto

alla liquidazione dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S. al

conseguimento del diritto a pensione, promosso con ordinanza emessa

il 20 febbraio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio

sui ricorsi riuniti proposti da Billo Laura, vedova Maschi, ed altri

contro l'E.N.P.A.S., iscritta al n. 793 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Billo Laura ed altri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1994 il Giudice

relatore Massimo Vari;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con

ordinanza emessa il 20 febbraio 1992 (R.O. n. 793 del 1992), sui

ricorsi riuniti promossi dagli eredi del professor Maschi e dal professor Biscottini, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della

Costituzione, dell'art. 48, primo comma, del regio decreto 26

febbraio 1928, n. 619, dell'art. 12, primo comma, numero 4, della

legge 19 gennaio 1942, n. 22, e dell'art. 3, primo comma, del d.P.R.

29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui prevedevano,

anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 aprile 1976, n.

177, la subordinazione del diritto alla liquidazione dell'indennità

di buonuscita E.N.P.A.S. al conseguimento del diritto a pensione;

che il giudice a quo ha contestualmente rigettato, con sentenza,

la domanda principale dei ricorrenti, che, per il servizio prestato,

dai professori Maschi e Biscottini, prima presso università statali

e, successivamente, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore,

avevano dedotto che l'indennità di buonuscita dovesse essere

riliquidata dall'E.N.P.A.S. sulla base dello stipendio spettante

all'atto della definitiva cessazione dal servizio, e, in parte, anche

quella subordinata, con la quale i ricorrenti avevano chiesto che le

somme corrisposte dall'E.N.P.A.S. fossero maggiorate degli interessi

legali e della rivalutazione monetaria per il ritardo nella loro

erogazione, rispetto alla data del passaggio dall'una all'altra

università;

che, nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale, si sono

costituite le parti private, sostenendo la fondatezza della questione

di legittimità costituzionale;

che, successivamente, la difesa delle parti private - nel

produrre in giudizio copia autentica della sentenza del Consiglio di

Stato del 27 maggio 1994, con la quale, in sede di appello, è stato

riconosciuto il diritto degli interessati alla riliquidazione

dell'indennità di buonuscita, previa ricongiunzione dei servizi resi

nell'università statale e nell'Università Cattolica del Sacro Cuore

- ha chiesto che la questione stessa sia dichiarata inammissibile,

per sopravvenuta irrilevanza;

Considerato che, in relazione alla richiamata sentenza del

Consiglio di Stato, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al

quale spetta valutare la eventuale incidenza della pronunzia sul

giudizio innanzi a lui pendente, segnatamente sotto il profilo della

perdurante rilevanza o meno della questione sollevata (in tal senso,

v. ordinanza n. 65 del 1991);

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo

regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:448 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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