[1](Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

[2]E' concessa la pensione privilegiata di guerra, con le stesse norme che regolano le pensioni ai militari invalidi ed alle famiglie dei militari morti in guerra, e ove non abbiano diritto ad altre indennita' o pensioni:

  • a)alla vedova ed ai patenti viventi a carico del cittadino italiano, anche delle regioni che saranno annesse, o del suddito coloniale, la cui morte sia dovuta a qualsiasi fatto di guerra, che non sia stata la causa violenta, diretta ed immediata;
  • b)al cittadino italiano, anche delle regioni che saranno annesse, od al suddito coloniale, la cui invalidita' sia dovuta a qualsiasi fatto di guerra, che ne sia stato la causa violenta, diretta ed immediata.

[3]Siffatto diritto alla pensione non puo' farsi valere qualora la vedova, i parenti, o l'invalido abbiano, al momento della domanda, un reddito imponibile complessivo individuale superiore a lire cinquemila annue. Agli effetti della pensione, chi al momento della domanda abbia un reddito imponibile complessivo individuale inferiore a lire cinquemila annue, ma superiore a tremila, e' equiparata al soldato; chi lo abbia inferiore a lire tremila, ma superiore a duemila, e' equiparato al caporale; chi lo abbia inferiore a lire duemila e' equiparato al sergente.

[4]Non e' dovuta alcuna indennita' se la morte o l'incapacita' si sieno verificate in occasione della prestazione di servizio militare o di altro servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona al rischio della guerra.

[5]La liquidazione delle pensioni e' fatta dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

[6]La pensione puo' essere, all'atto della liquidazione e su richiesta dell'interessato, trasformata in capitale con le norme che saranno stabilite con decreto del ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. Il capitale potra' essere corrisposto in titoli del Debito pubblico.

Testo vigente dal 2 aprile 1919

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426~art4 · fonte del testo

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