Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidita' o della morte. 25 Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse. Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidita', determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica. E' sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidita' e la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un minorenne, nonche' da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili. Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, anche nei casi di morte o di invalidita' derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante l'internamento in Paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

25

La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 dicembre 1987, n. 561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648 nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici."

Testo vigente dal 24 dicembre 1987

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 561/1987

    Ha colpito questo articolo
    18 dicembre 1987

    Il diritto alla liberta` sessuale,concernendo uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, e` senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va compreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana garantiti ai sensi dell'art. 2 Cost.

    Art. 10 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 22 Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra · Art. 9 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra · Art. 11 Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 24 dicembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 24 dicembre 1987.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 18 dicembre 1987, n. 561 (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648 nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici."

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-08-10;648~art10 · fonte del testo

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