Corte costituzionale

Sentenza n. 561/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/12/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo

comma e 22, primo comma della legge 10 agosto 1950, n. 648

(Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra); artt. 9,

primo comma e 11, primo comma della legge 18 marzo 1968, n. 313

(Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra); artt. 1,

primo comma, 8, primo comma, 11, primo comma e 83 del d.P.R. 23

dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni

di guerra), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1981 dalla Corte

dei Conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso proposto da

Pannozzo Maria Vincenza, iscritta al n. 653 del registro ordinanze

1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33

dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - A seguito degli esiti della violenza carnale patita da parte

di tre soldati marocchini il 22.5.1944, la signora M.V. Pannozzo,

otteneva, a far tempo dal 1.9.1949 e per la durata di due anni, un

assegno di guerra rinnovabile di ottava categoria. Con istanza del

17.3.1966 la medesima presentò istanza di aggravamento della

infermità già indennizzata. Avendo la prevista visita medica

accertato la inesistenza di esiti in atto della allegata violenza

carnale, il Ministero del Tesoro respinse la domanda di aggravamento.

Contro tale provvedimento l'interessata propose ricorso alla Corte

dei Conti, Sez. III giurisdizionale, la quale ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3

Cost., degli artt. 10, 22, primo comma, l. n. 648 del 1950; 9, 11,

primo comma, l. n. 313 del 1968; 1, primo comma, 8, primo comma, 11,

primo comma, 83 d.P.R. 23.12.1978, n. 915 (T.U. delle norme in

materia di pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono il

risarcimento del danno morale nei confronti di cittadini vittime di

violenza carnale in occasione di operazioni belliche.

Le disposizioni impugnate conferiscono il diritto al trattamento

pensionistico di guerra, oltre che alle famiglie dei morti, anche ai

cittadini italiani divenuti invalidi "per qualsiasi fatto di guerra

che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della

invalidità" (l. n. 648 del 1950, art. 10, primo comma) e cioè per

fatto avvenuto ad opera di forze armate nazionali o estere, alleate o

nemiche, anche se soltanto "occasionato" dalle operazioni belliche

(art. 10, secondo comma), precisando poi (art. 22, primo comma) che

tale trattamento consiste in un assegno rinnovabile o nella pensione

vitalizia a seconda che la "menomazione dell'integrità personale"

causa dell'invalidità (e di cui alle allegate tabelle) sia o meno

suscettibile col tempo di modificazione. Delle altre norme impugnate,

gli artt. 9, 11, primo comma, l. n. 313 del 1968, e gli artt. 8,

primo comma e 11, primo comma T.U. n. 915 del 1978, reiterano, con

formule pressoché identiche, questa disciplina, mentre l'art. 83 del

T.U. del 1978 dispone che con l'adozione delle norme pensionistiche

di guerra si ritiene regolato qualsiasi diritto verso lo Stato, tra

l'altro, di tutti coloro che abbiano contratto invalidità per fatto

di guerra.

2. - La Corte dei Conti premette che la questione sollevata è

rilevante nel giudizio a quo, e ciò in quanto - sia per le

caratteristiche peculiari della propria giurisdizione pensionistica,

sia per la operatività dell'istituto della rivalutazione (art. 53,

terzo comma, l. n. 648 del 1950 e succ. modif.) - essa Corte può,

nel giudizio in tema di aggravamento, riconoscere diritti maggiori di

quelli richiesti, o negare l'esistenza stessa del titolo della

domanda (artt. 112 l. n. 648/1950; 108, l. n. 313/1968; 114 T.U. n.

915 del 1978).

3. - Nel motivare la non manifesta infondatezza della questione,

il giudice a quo, osserva che, in applicazione dei principi vigenti

in materia di trattamenti privilegiati di guerra, in cui non opera il

criterio del pretium doloris, ma soltanto quello della riduzione

della capacità lavorativa, (art. 1 d.P.R. n. 915 del 1978), la

violenza carnale che non abbia prodotto menomazioni fisiche tali da

comportare tale riduzione resterebbe priva di qualsiasi rilievo. Di

qui la violazione dell'art. 2 Cost., che - imponendo anche allo Stato

doveri inderogabili di solidarietà economica, nel contesto di una

norma dettata a garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo - sarebbe

inteso, al contrario, a portare a compimento quel processo di

dilatazione della tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali, di

cui, attualmente, all'art. 185 c.p. ed alle correlate norme del

codice civile.

Le norme impugnate, inoltre, escludono la risarcibilità del danno

non patrimoniale proprio in relazione ad un fatto che l'ordinamento

penale considera reato, e per il quale è conseguentemente ammessa la

possibilità di risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla

persona offesa.

Peraltro, la violenza carnale commessa in occasione di operazioni

belliche non cesserebbe per ciò solo di essere un reato. Quindi le

norme pensionistiche di guerra, prescindendo dalla configurazione

come tale della violenza medesima, e considerandola come mero fatto

causativo di una menomazione all'integrità fisica - con l'effetto di

escludere perciò la possibilità di risarcimento del danno non

patrimoniale discendente dalla lesione della "più intima ed

essenziale dignità e nobiltà dell'uomo" - confliggerebbero non solo

con l'art. 2 Cost., ma anche con l'art. 3, perché porrebbero le

vittime della violenza carnale consumata in occasione di fatti

bellici in una situazione ingiustamente deteriore rispetto a coloro

che a tale violenza soggiacciono in circostanze nelle quali

l'ordinamento statuale funziona normalmente, e nelle quali è

consentito loro di utilizzare gli ordinari strumenti di tutela dei

propri interessi. Per altro verso, le stesse norme colliderebbero con

il medesimo art. 3 Cost. perché, prevedendo per il fatto di guerra

un identico criterio risarcitorio, irrazionalmente parificherebbero

la situazione delle vittime di violenza carnale con quella delle

vittime di altre menomazioni dell'integrità fisica, in cui siano

coinvolti valori assai meno rilevanti di quelli spirituali e

materiali insiti nel danno prodotto dalla prima, specie nella

valutazione del tempo in cui essa fu commessa;

4. - Nel giudizio così instaurato il Presidente del Consiglio dei

ministri non è intervenuto, né si è costituita la parte privata; Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte dei Conti sez.

III giurisdizionale, dubita, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.,

della legittimità costituzionale di talune disposizioni delle leggi,

succedutesi nel tempo, in materia di pensioni di guerra, e

precisamente degli artt. 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto

1950, n. 648; 9, primo comma e 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313;

1, 8, primo comma, 11 e 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915; e

ciò in quanto tali disposizioni prevedono: a) che "la pensione,

assegno o indennità di guerra" siano dovute solo a "coloro che, a

causa della guerra, abbiano subìto menomazioni nell'integrità

fisica" (art. 1 d.P.R. n. 915 cit.); b) che "Sono conferite pensioni,

assegni o indennità di guerra, ai cittadini italiani divenuti

invalidi... per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa

violenta, diretta ed immediata dell'invalidità" (art. 10 l. n. 648

del 1950, riprodotto con variazioni solo formali negli artt. 9 l. n.

313 del 1968 e 8 d.P.R. n. 915 del 1978) e - a specificazione di ciò

- che tali trattamenti spettino solo a chi abbia "subìto menomazione

della integrità personale ascrivibile ad una delle categorie di cui

all'annessa tabella A" o "contemplate nell'allegata tabella B" (art.

22 l. n. 648 del 1950, sostanzialmente riprodotto negli artt. 11 l.

n. 313 e 11 d.P.R. n. 915 citati); c) che "con le norme emanate in

materia di pensione di guerra si intende regolato qualsiasi diritto

verso lo Stato di tutti coloro che, per causa di servizio di guerra o

attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite

o contratto infermità..." (art. 83 d.P.R. n. 915 cit.).

Come specificato in narrativa, nel caso oggetto del giudizio

principale alla ricorrente, vittima nel 1944 di violenza carnale ad

opera di tre soldati marocchini, era stato prima concesso un assegno

di guerra rinnovabile per infermità conseguita a tale violenza e poi

respinta l'istanza di aggravamento per l'insussistenza di esiti di

essa.

Il giudice a quo lamenta che il trattamento pensionistico di

guerra sia, in virtù delle disposizioni impugnate, limitato ai soli

casi di menomazioni fisiche comportanti una riduzione della capacità

lavorativa, e che sia perciò escluso il risarcimento dei danni non

patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in

occasione di fatti bellici. Si chiede, cioè, alla Corte di decidere

se, alla stregua delle disposizioni costituzionali invocate, la

violenza carnale in quanto tale - a prescindere cioè dalle lesioni o

infermità che ne siano eventualmente conseguite - debba o meno dare

titolo al risarcimento dei danni non patrimoniali.

2. - La questione è fondata.

La violenza carnale costituisce invero, nell'ordinamento giuridico

penale, la più grave violazione del fondamentale diritto alla

libertà sessuale. Essendo la sessualità uno degli essenziali modi

di espressione della persona umana, il diritto di disporne

liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va

ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla

Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona

umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire.

Da tale qualificazione discendono precise conseguenze circa

l'estensione della tutela accordata dall'ordinamento alle lesioni

della libertà sessuale assoggettate a sanzione penale.

Pronunciandosi in ordine al risarcimento del danno non

patrimoniale - inteso come "ogni danno non suscettibile direttamente

di valutazione economica" - dovuto in conseguenza delle violazioni,

penalmente sanzionate, di un diritto anch'esso oggetto di diretta

tutela costituzionale, e cioè del diritto alla salute, questa Corte

ha precisato che "dalla protezione primaria accordata dalla

Costituzione" a tale diritto "come a tutte le altre posizioni

soggettive a contenuto essenzialmente non patrimoniale, direttamente

tutelate" "deriva che la indennizzabilità non può essere limitata

alle conseguenze della violazione incidenti sull'attitudine a

produrre reddito ma deve comprendere anche gli effetti della lesione

al diritto, considerato come posizione soggettiva autonoma,

indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza" (sent. n.

88 del 1979).

Più di recente, poi, e sempre a proposito del danno alla salute,

la Corte ha ulteriormente precisato, nella sentenza n. 184 del 1986,

le conseguenze che discendono dalla diretta protezione costituzionale

di un diritto primario. In tale decisione si è chiarito che la

lesione del bene giuridico della salute, in quanto valore personale

garantito dalla Costituzione (art. 32) dà di per sé titolo - anche

quando consegua non ad un reato, ma ad un mero illecito civile (art.

2043 c.c.) - al risarcimento del danno derivante dalla menomazione

dell'integrità psico-fisica in cui essa si concreta (c.d. danno

biologico), senza che occorra al riguardo alcuna prova; e che tale

danno è autonomo, ed anzi costituisce un prius rispetto alle

eventuali ulteriori conseguenze del fatto illecito, e cioè sia

rispetto al danno patrimoniale in senso stretto, incidente sulla

capacità di produrre reddito lavorativo, sia rispetto al danno

morale subiettivo (o non patrimoniale), risarcibile nel vigente

ordinamento solo in quanto derivi da reato.

Ad analoghi principi deve ritenersi ispirata la tutela

risarcitoria della libertà sessuale, in virtù della già precisata

collocazione di essa tra i diritti inviolabili garantiti dall'art. 2

Cost.

La violenza carnale comporta invero, di per sé, la lesione di

fondamentali valori di libertà e dignità della persona, e può

inoltre dar luogo a pregiudizi alla vita di relazione. Tali lesioni

hanno autonomo rilievo sia rispetto alle sofferenze ed ai

perturbamenti psichici che la violenza carnale naturalmente comporta,

sia rispetto agli eventuali danni patrimoniali a questa conseguenti:

e la loro riparazione è doverosa, in quanto i suddetti valori sono,

appunto, oggetto di diretta protezione costituzionale.

3. - Alla descritta ampiezza della tutela della libertà sessuale

nell'ordinamento civilistico fa riscontro l'assenza di qualsiasi

tutela nell'ambito dell'ordinamento pensionistico di guerra, nel

quale il risarcimento (o meglio, l'indennizzo) per fatto bellico è

rigidamente circoscritto - in base alle norme impugnate - ai soli

danni patrimoniali conseguenti all'invalidità, ed in cui, quindi, la

violenza carnale è considerata solo per gli esiti puramente

eventuali (infermità o lesioni) e non anche per quelli tipici

(violazione della libertà sessuale e correlativi danni morali).

Ora, tra i fatti di guerra contemplati da tale ordinamento, la

violenza carnale ad opera di militari stranieri presenta aspetti del

tutto peculiari. Si tratta, infatti, da un lato dell'aggressione ad

una libertà che, diversamente da altre, non è suscettibile di

compressione per effetto dello stato di guerra; dall'altro di un

fatto che, esulando dalle operazioni belliche, conserva anche in

questo contesto il carattere di delitto. Ciononostante, essa resta

concretamente non perseguibile, sicché la rilevata carenza di tutela

risarcitoria nell'ordinamento pensionistico sta a fronte di una

carenza di tutela penale e (conseguentemente) risarcitoria durante lo

stato di guerra.

Un tale risultato non sembra alla Corte conseguenza ineluttabile

dei principi ispiratori dell'ordinamento in questione. Il trattamento

pensionistico è invero "atto risarcitorio, di doveroso

riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato" (art. 1 d.P.R.

n. 915 cit.) nei confronti delle vittime della guerra: è, cioè,

estrinsecazione di un principio solidaristico.

Ora, che questo non concerna solo le conseguenze economiche dei

fatti bellici è dimostrato, ad es., dalla normativa concernente i

superstiti: la quale attribuisce la pensione alla vedova, al vedovo

ed al genitore che abbia perduto più figli ovvero l'unico figlio

(artt. 37, 55, 62 e 64 d.P.R. n. 915 cit.) prescindendo dalle loro

condizioni economiche - tant'è che alla vedova che versi in stato di

bisogno è attribuita una maggiorazione (art. 39) - ed assimila alla

vedova colei con cui risulti che il militare o civile deceduto per

causa di guerra intendeva coniugarsi (art. 37 cit.).

In tali situazioni l'atto risarcitorio è indubbiamente, almeno in

parte, pretium doloris, ed è perciò singolare - pur fatte le debite

differenze - che il danno non patrimoniale non trovi riconoscimento

se patito dalla vittima di violenza carnale; né meno singolare -

atteso il favore con cui la Costituzione considera la tutela della

persona umana rispetto al trattamento fatto alle situazioni a

contenuto economico - è che la tutela risarcitoria sia assente nella

fattispecie in esame e sia viceversa assicurata per i danni alle

cose, attraverso la normativa sui danni di guerra.

Né a giustificare la carenza denunciata può valere l'ovvia

considerazione che lo Stato non può essere tenuto responsabile del

fatto delittuoso di militari stranieri: ciò spiega le peculiari

caratteristiche del risarcimento corrisposto mediante i trattamenti

pensionistici, ma non dà ragione né delle rilevate disarmonie, né,

soprattutto, del fatto che il principio solidaristico non operi

proprio nei confronti di uno di quei diritti inviolabili in relazione

ai quali l'art. 2 Cost. richiede l'adempimento di doveri inderogabili

di solidarietà economica.

A tal proposito, e conclusivamente, non può che ribadirsi qui

quanto già affermato nella citata sentenza n. 184 del 1986: e cioè

che "Quand'anche si sostenesse che il riconoscimento, in un

determinato ramo dell'ordinamento, d'un diritto subiettivo non

esclude che siano posti limiti alla sua tutela risarcitoria

(disponendosi ad esempio che non la lesione di quel diritto, per sé,

sia risarcibile ma la medesima purché conseguano danni di un certo

genere) va energicamente sottolineato che ciò, in ogni caso, non

può accadere per i diritti e gli interessi dalla Costituzione

dichiarati fondamentali".

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale delle

disposizioni impugnate, nella parte in cui non prevedono un

trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non

patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in

occasione di fatti bellici. Restano con ciò assorbite le censure

prospettate in riferimento all'art. 3 Cost..

Accertato così il diritto della ricorrente nel giudizio

principale al conseguimento del trattamento pensionistico di guerra,

spetterà all'Autorità competente esclusivamente l'individuazione

della categoria corrispondente ai sensi di legge.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 10, primo

comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648; 9, primo comma e 11

della legge 18 marzo 1968, n. 313; 1, 8, primo comma, 11 e 83 del

d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non prevedono un

trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non

patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in

occasione di fatti bellici.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:561 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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