Art. 34 — Dispensa dal servizio

Scaduto il periodo massimo previsto dagli articoli 29 e 30, all'operaio puo' essere consentito, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, un ulteriore periodo di assenza di giorni trenta con il solo trattamento previsto dall'art. 31. Trascorso tale periodo, l'operaio che risulti non idoneo per infermita' a riprendere servizio 1 proposto per Ma dispensa qualora non sia possibile adibirlo su domanda a mansioni diverse. 6 All'operaio proposto per la dispensa e' assegnato un termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per presentare le proprie osservazioni dispensa e' preceduta dall'accertamento delle condizioni di salute dell'operaio mediante visita medica collegiale, nella quale l'operaio ha diritto di farsi assistere, a sue spese, da un medico di propria fiducia. Il provvedimento di dispensa decorre dalla data di compimento del periodo massimo di assenza per malattia, ovvero dalla data del verbale con il quale il competente organo sanitario ha pronunciato il giudizio di permanente inidoneita' al lavoro dell'operaio. L'operaio puo' altresi' essere dispensato dai servizio quando abbia dato prova di incapacita' o di persistente insufficiente rendimento. - E' considerato di persistente insufficiente rendimento l'operpaio che, previamente diffidato per iscritto, riporti al termine dell'anno nel quale e' stato richiamato una qualifica inferiore al "buono". La dispensa e' disposta con decreto motivato del Ministro. E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 247 (in G.U. la s.s. 14/11/1984, n. 314) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 29, 30 e 34 l. 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli impiegati dello Stato) e 23 l. 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) nella parte in cui non determinano nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza, con conservazione del posto, degli operai dello Stato per motivi di salute e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermita', risultino in condizione di non poter riprendere la propria attivita'".

Testo vigente dal 15 novembre 1984

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 247/1984

    Ha colpito questo articolo
    5 novembre 1984

    Posto che la distinzione fra operai ed impiegati, basata su criteri incerti e controversi fin da quando fu introdotta con la legge sull'impiego privato del 1924, non è idonea, nell'attuale stato della disciplina dei rapporti di lavoro, a fornire un rigido criterio discriminatore di diverse capacità di guadagno in ordine al regime previdenziale (come già riconosciuto dalla Corte con la sentenza n. 160 del 1971), deve, per identità di ratio, riconoscersi l'illegittimità costituzionale delle norme che non determinano nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza per motivi di salute con conservazione del posto per gli operai dello Stato e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermità, risultino in condizione di non poter riprendere la propria attività.

    Art. 29 Stato giuridico degli operai dello Stato · Art. 30 Stato giuridico degli operai dello Stato · Art. 34 Stato giuridico degli operai dello Stato · Art. 23 Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 15 novembre 1984

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1971 al 15 novembre 1984.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 30 ottobre-5 novembre 1984, n. 247 (in G.U. la s.s. 14/11/1984, n. 314) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 29, 30 e 34 l. 5 marzo 1961, n. 90 (Stato giuridico degli impiegati dello Stato) e 23 l. 18 marzo 1968, n. 249 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato per il decentramento delle funzioni e il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) nella parte in cui non determinano nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza, con conservazione del posto, degli operai dello Stato per motivi di salute e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermita', risultino in condizione di non poter riprendere la propria attivita'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art34 · fonte del testo

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