L'indennita' di istituto nella misura prevista dal precedente articolo, nonche' dalle tabelle 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, nella parte in cui le suddette tabelle non sono state modificate dalla presente legge, e' pensionabile limitatamente all'importo di lire 30.000. La predetta indennita' e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, nonche' agli effetti dell'assegno alimentare. 23

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 aprile 1975, n.135

2

con decorrenza dal 1 febbraio 1975

La L. 28 aprile 1975, n.135 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "A decorrere dal 1 febbraio 1975, la quota pensionabile della indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, e' elevata a lire 55.000".

L. 15 novembre 1975, n.572

3

La L. 15 novembre 1975, n.572 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo delle guardie forestali, nonche' per i funzionari di pubblica sicurezza e per le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminile, cessati dal servizio anteriormente al 1 febbraio 1975, la quota pensionabile dell'indennita' mensile per i servizi di istituto prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, e' elevata a L. 55.000 mensili".

Testo vigente dal 18 dicembre 1975

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 836/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    La situazione del personale militare beneficiario dell'indennità di servizio, (o dell'assegno perequativo teorico) non computabile ai fini pensionistici, non è identica e non è perciò raffrontabile, ai fini del giudizio di eguaglianza, con la situazione degli ufficiali (colonnelli e generali) beneficiari dell'indennità di funzione, della quale è invece previsto il computo, ai predetti fini. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 9 e 10, l. 27 ottobre 1973, n. 628, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 8 Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza · Art. 9 Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza · Art. 10 Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1975 al 18 dicembre 1975.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 novembre 1975, n.572

    La L. 15 novembre 1975, n.572 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo delle guardie forestali, nonche' per i funzionari di pubblica sicurezza e per le ispettrici e le assistenti del Corpo di polizia femminile, cessati dal servizio anteriormente al 1 febbraio 1975, la quota pensionabile dell'indennita' mensile per i servizi di istituto prevista dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, e' elevata a L. 55.000 mensili".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-10-27;628~art10 · fonte del testo

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