L'impiegato puo' essere collocato in aspettativa per servizio militare, per infermita' e per motivi di famiglia. Il collocamento in aspettativa e' disposto, su domanda dell'interessato, dal Ministro. Puo' anche essere disposto di ufficio, per servizio militare o per infermita'; in tal caso l'impiegato puo' chiedere di usufruire dei congedi prima di essere collocato in aspettativa. Non puo' in alcun caso disporsi dei posto dell'impiegato collocato in aspettativa.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art88 · fonte del testo

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