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L'impiegato non puo' esercitare il commercio, l'industria, ne' alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in societa' o enti per le quali la nomina e' riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente.

Testo in vigore dal 25 gennaio 1957 al 8 agosto 2002

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 60, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 6219/2026

    17 marzo 2026

    L'incompatibilità tra impiego pubblico ed esercizio della professione forense, prevista dalla l. n. 339 del 2003, è diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali l'imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) nonché l'indipendenza della professione forense (art. 24 Cost.), e si verifica in virtù della mera iscrizione all'albo, non presupponendo l'esercizio effettivo della professione suddetta, in quanto volta ad evitare i rischi derivanti da possibili conflitti di interesse per la commistione tra attività professionale e pubblico impiego. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto necessario, al fine di integrare la causa d'incompatibilità, l'esercizio effettivo della professione forense, rinviando al giudice di merito la valutazione della legittimità del licenziamento irrogato, quale sanzione disciplinare, in conseguenza dell'iscrizione all'albo professionale del pubblico impiegato).

    Art. 60 · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 53 TU pubblico impiego

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 298 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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