Art. 39 — Incompatibilita- Diffida

L'operaio non puo' assumere Impegni privati ne' prestare la propria opera presso ditte private; non puo' esercitare qualsiasi professione, commercio o industria, ne' accettare cariche in societa' costituite a scopo di lucro. L'operaio che contravvenga ai divieti di cui al precedente comma viene diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilita'. La circostanza che l'operaio abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la incompatibilita' sia cessata, il rapporto di lavoro si risolve di diritto. La risoluzione del rapporto di lavoro e' dichiarata con decreto del Ministro.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art39 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari