Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 1 dicembre 2003

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 6219/2026

    17 marzo 2026

    L'incompatibilità tra impiego pubblico ed esercizio della professione forense, prevista dalla l. n. 339 del 2003, è diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali l'imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) nonché l'indipendenza della professione forense (art. 24 Cost.), e si verifica in virtù della mera iscrizione all'albo, non presupponendo l'esercizio effettivo della professione suddetta, in quanto volta ad evitare i rischi derivanti da possibili conflitti di interesse per la commistione tra attività professionale e pubblico impiego. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto necessario, al fine di integrare la causa d'incompatibilità, l'esercizio effettivo della professione forense, rinviando al giudice di merito la valutazione della legittimità del licenziamento irrogato, quale sanzione disciplinare, in conseguenza dell'iscrizione all'albo professionale del pubblico impiegato).

    Art. 1 · Art. 24 cost. · Art. 97 cost. · Art. 60 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 298 ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 3/2014

    Questione infondata
    13 gennaio 2014

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, i quali, nel disciplinare l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'impiego pubblico, reintroducono il divieto anche per i dipendenti già autorizzati, in regime di tempo parziale. Infatti, questione analoghe sono state già dichiarate non fondate nelle sentenze nn. 390 del 2006 e 166 del 2012 e il giudice a quo non ha sollevato nuovi profili di censura, né prospettato ragioni o argomenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già valutati, in presenza di un quadro normativo rimasto sostanzialmente immutato. - Sull'ammissibilità della questione sollevata dal giudice a quo che non ha esaurito in via definitiva il suo potere cautelare, v. la citata sentenza n. 236/2010 e la citata ordinanza n. 25/2006. - Per il merito della questione, sostanzialmente sovrapponibile a quella in oggetto, già dichiarata non fondata dalla Corte, v. la citata sentenza n. 166/2012, nonché la sentenza n. 390/2006 da essa richiamata. - Sulla necessità di evitare diversità di trattamento diffuse e indeterminate nel tempo, v. la citata sentenza n. 378/1994.

    Art. 1 Norme in materia di incompatibilita' dell'esercizio della professione di avvocato · Art. 2 Norme in materia di incompatibilita' dell'esercizio della professione di avvocato · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

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  • Sentenza n. 166/2012

    Questione infondata
    27 giugno 2012

    Va respinta l'eccezione di inammissibilità delle questioni sollevate per difetto di motivazione, in punto di non manifesta infondatezza in quanto una motivazione, ancorché stringata, può esservi nondimeno rinvenuta.

    Art. 1 Norme in materia di incompatibilita' dell'esercizio della professione di avvocato · Art. 2 Norme in materia di incompatibilita' dell'esercizio della professione di avvocato · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

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  • Ordinanza n. 91/2009

    Questione inammissibile
    27 marzo 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, censurati, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 41 Cost., nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che il divieto di esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto (non superiore al 50 per cento del tempo pieno) si applichi anche ai dipendenti già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003 e che è possibile esercitare l'opzione imposta fra pubblico impiego ed esercizio della professione solo entro un breve periodo di tempo. Invero il medesimo rimettente ripropone nello stesso grado di giudizio, la stessa questione già dichiarata, con la sentenza n. 390 del 2006, inammissibile per difetto di rilevanza e ciò non è consentito poiché si concreterebbe nella impugnazione della precedente decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma dell'art. 137 della Costituzione. - Sulla riproposizione della medesima questione da parte del medesimo giudice, v., citate, ordinanze nn. 417 e 333 del 2008; n. 63 del 2003, n. 87 del 2000.

    Art. 1 Norme in materia di incompatibilita' dell'esercizio della professione di avvocato · Art. 2 Norme in materia di incompatibilita' dell'esercizio della professione di avvocato · Art. 3 cost. · Art. 4 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2003-11-25;339~art1 · fonte del testo

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