Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 59, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui rinvia, per i dipendenti delle unità sanitarie locali, all'art. 132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale - prevedendo che l'impiegato riammesso in servizio, ancorché inquadrato nella qualifica precedentemente rivestita, anziché nella qualifica iniziale di coloro che accedono per la prima volta all'impiego, abbia però una anzianità, nella suddetta qualifica, decorrente dalla data del provvedimento di riammissione - attuerebbe, secondo il giudice 'a quò, una ingiustificata disparità rispetto al trattamento riservato al personale docente della scuola dall'art. 115 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, che, nella medesima situazione, dispone, invece, la riammissione del dipendente nella posizione giuridica ed economica occupata all'atto della cessazione del rapporto di servizio. Premesso, infatti, che in materia di inquadramento ed articolazione delle carriere del pubblico impiego, il legislatore gode di un'ampia discrezionalità, censurabile solo per arbitrarietà o per irragionevolezza, tali da ledere il principio del buon andamento della pubblica amministrazione o da determinare discriminazioni tra soggetti interessati; e che la norma dell'art. 115, terzo comma, del d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella contenuta nell'art. 132 citato, non può fungere da idoneo 'tertium comparationis', tanto più in riferimento ad una disposizione generale applicabile a tutti gli impiegati civili dello Stato; le situazioni disciplinate dalle norme poste a raffronto non sono comparabili per la loro sostanziale disomogeneità, non derivandone così alcuna lesione neppure sul piano dell'adeguatezza del trattamento. Ed invero è costante l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale, secondo cui le norme speciali, singolari o comunque derogatorie di principi generali non possono costituire utile elemento di comparazione alla stregua del principio di eguaglianza. - Sulla "specifica progressione di carriera del personale della scuola", v., tra le molte, S. n. 228/1976. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia di inquadramento ed articolazione delle carriere del pubblico impiego, cfr. S. nn. 217/1997, 174/1997, 127/1996, 'ex plurimis'. - Sulla impossibilità per le norme speciali, singolari o comunque derogatorie di principi generali di costituire utile elemento di comparazione alla stregua del principio di eguaglianza, v., pure, S. nn. 402/1996, 295/1995 e 201/1995. red.: G. Leo
Art. 132 Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.