Corte costituzionale

Ordinanza n. 10/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 211r.d. 12/1941

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 211 del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso

con ordinanza del 22 novembre 2000 dal Tribunale amministrativo

regionale del Lazio, sezione I, sul ricorso proposto da Vittorio

Cardarelli contro Ministero della giustizia ed altro, iscritta al

n. 295 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione di Vittorio Cardarelli nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 2001 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv.to Giovanni Pellegrino per Vittorio Cardarelli e

l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,

sezione I, ha sollevato, con ordinanza del 22 novembre 2000

depositata il successivo 22 dicembre, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 211 (recte: primo comma) del regio decreto

30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), in riferimento

all'art. 3 della Costituzione;

che la norma impugnata, vietando la riammissione in

magistratura del magistrato cessato dal servizio in seguito a sua

domanda, ad avviso del giudice a quo realizzerebbe una irragionevole

disparità di trattamento rispetto al caso in cui è stata dichiarata

la decadenza dall'impiego per assenza ingiustificata dall'ufficio,

poiché, in quest'ultimo, è invece ammissibile, ex art. 132, primo

comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, la riammissione in servizio;

che, secondo il tar, la disposizione censurata violerebbe

inoltre l'art. 3 della Costituzione, in quanto sarebbe priva di una

plausibile giustificazione e realizzerebbe in danno dei magistrati

ordinari una non ragionevole disparità di trattamento rispetto ai

magistrati amministrativi e contabili, per i quali le dimissioni non

precludono la successiva riammissione in servizio, stabilendo così

una disciplina intrinsecamente irragionevole;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, sostenendo l'infondatezza della questione;

che si è costituito in giudizio il ricorrente nel processo a

quo il quale, nell'atto di costituzione e nella memoria depositata in

prossimità dell'udienza pubblica, ha chiesto che la questione sia

accolta.

Considerato che il tar per il Lazio, sezione I, dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 211, primo comma, regio decreto

n. 12 del 1941 nella parte in cui stabilisce che il magistrato, il

quale ha cessato di far parte dell'ordine giudiziario a sua domanda,

da qualsiasi motivo determinata, non può essere riammesso in

magistratura, in quanto la predetta norma, oltre ad essere priva di

ragionevole giustificazione, determina, in violazione dell'art. 3

della Costituzione, una disparità di trattamento sia rispetto al

caso di cessazione del rapporto di impiego derivante dalla

dichiarazione di decadenza per assenza ingiustificata dall'ufficio,

sia rispetto alla disciplina stabilita al riguardo per i magistrati

amministrativi e contabili;

che, spettando al legislatore ordinario un'ampia

discrezionalità nella materia dell'inquadramento e

dell'articolazione delle carriere del pubblico impiego e "non essendo

consentito al controllo di costituzionalità di travalicare nel

merito delle opzioni legislative" (sentenza n. 5 del 2000), in

mancanza di un valido termine di confronto va escluso che la norma

sia manifestamente irragionevole o arbitraria;

che, indipendentemente dal fatto che la diversità di regime

relativa alla cessazione del rapporto di impiego per dimissioni o per

decadenza non è in contrasto con l'art. 3 della Costituzione non

essendo le due situazioni comparabili (sentenza n. 433 del 1994), va

osservato che la norma censurata è norma speciale che non può

essere messa in utile comparazione con norme generali, in quanto non

è irragionevole che il legislatore, considerando nella sua

discrezionalità le differenze e le peculiarità, disciplini di

conseguenza i vari aspetti dello status e dei compiti dei magistrati

(sentenza n. 289 del 1992);

che la giurisprudenza costituzionale è consolidata

nell'affermare che l'ordinamento vigente non contempla uniformità di

attribuzioni di funzioni, né di regolamentazione dell'assetto

strutturale degli uffici e dello stato giuridico delle diverse

magistrature, sicché, non sussistendo la asserita omogeneità tra le

figure in comparazione (cfr. da ultimo ordinanza n. 434 del 2001), la

diversità di disciplina del profilo in esame non si pone in

contrasto con il principio di eguaglianza;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 211, primo comma, del regio

decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio, sezione I, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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