Corte costituzionale

Sentenza n. 3/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/01/1994 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 132 del d.P.R.

10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo

statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza

emessa il 26 febbraio/30 aprile 1993 dal Tribunale amministrativo

regionale della Lombardia, sezione di Brescia, sul ricorso proposto

da Zamboni Stella contro il Ministero della pubblica istruzione ed

altro, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione di Zamboni Stella, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Federico Sorrentino per Zamboni Stella e l'Avvocato

dello Stato Carlo Carbone per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 30 aprile 1993, il Tribunale

amministrativo regionale della Lombardia - sezione di Brescia - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 35, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione,

dell'art. 132 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, "nella parte in cui

non prevede che il pubblico dipendente già cessato dal servizio per

infermità, ovvero per superamento del periodo massimo di aspettativa

per infermità, possa presentare istanza di riassunzione".

Il giudice a quo premette, in punto di fatto, che la ricorrente,

già insegnante di ruolo presso una scuola media statale e dispensata

dal servizio nel 1987, ai sensi dell'art. 129 del citato d.P.R. n. 3

del 1957, per aver superato il periodo massimo di aspettativa

concesso per motivi di salute, ha impugnato il provvedimento con cui

il Provveditore agli studi di Brescia ha respinto l'istanza di

riammissione in servizio da lei presentata sulla base delle sue

ristabilite condizioni di salute.

Ciò posto, il remittente osserva che, ai sensi della norma

censurata (cui rinvia l'art. 115 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,

relativo al personale della scuola), la riammissione in servizio può

essere accordata in favore di colui che sia cessato dall'impiego per

dimissioni o per collocamento a riposo, ovvero per decadenza, ma

limitatamente ai casi previsti dalle lettere b e c dell'art. 127 del

d.P.R. n. 3 del 1957. Da ciò si evince che la riammissione in

servizio è preclusa nelle sole ipotesi di decadenza dall'impiego

connessa ad effetti irreversibilmente impeditivi per la valida

costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con la pubblica

amministrazione (cfr. lettere a e d del citato art. 127).

Risulta, invece, irrazionale, prosegue il remittente, la mancata

previsione della possibilità di riammettere in servizio coloro che

siano stati dispensati per motivi di salute e che evidenzino, a

seguito di convincenti riscontri medici acclarabili anche dalla

stessa pubblica amministrazione, l'integrale riacquisto della

precedente capacità lavorativa.

Né è possibile una lettura estensiva dell'art. 132 in esame, la

cui elencazione deve considerarsi tassativa, anche sulla scorta della

costante giurisprudenza, che ha escluso la possibilità di

interpretare il termine "collocamento a riposo" in senso diverso dai

casi di cessazione dal servizio conseguenti alla maturazione di determinate anzianità quiescibili.

Sembra, pertanto, al remittente che la norma censurata violi, in

primo luogo, l'art. 35, primo comma, della Costituzione, in quanto la

tutela del lavoro per essere effettiva deve anche farsi carico, ove

possibile, di reinserire nell'attività lavorativa il soggetto che è

cessato dalla malattia; in secondo luogo, l'art. 3 della

Costituzione, poiché discrimina immotivatamente il lavoratore che ha

riacquistato la precedente capacità lavorativa rispetto agli altri

soggetti ai quali invece è consentito presentare istanza di

riassunzione; infine, l'art. 97, primo comma, della Costituzione, sia

sotto il profilo dell'imparzialità che sotto quello del buon

andamento dell'amministrazione.

2. - Si è costituita nel presente giudizio Zamboni Stella,

ricorrente nel giudizio a quo, concludendo per l'accoglimento della

questione.

Osserva la difesa della parte privata che l'istituto della

dispensa dal servizio da un lato presenta punti in comune con i casi

di cessazione dal rapporto indicati dall'impugnato art. 132 per i

quali è ammessa la riassunzione, mentre, dall'altro, sembra

nettamente distinguersi dalle altre fattispecie che con essa seguono

la sorte della esclusione della possibilità di riammissione.

Sotto il primo profilo, infatti, la dispensa per infermità

presenta motivi non meno validi e ragionevoli per consentire la

riammissione rispetto alle altre ipotesi di cessazione del rapporto

contemplate nella norma impugnata, ed anzi sembra paradossale tale

preclusione rispetto, ad esempio, ai casi di cui all'art. 127, lett.

b e c, che contemplano la decadenza dal servizio, rispettivamente,

per aver accettato una missione o altro incarico da un'autorità

straniera senza autorizzazione e per non aver assunto o riassunto

servizio entro un termine prefissato o per essere rimasti assenti

dall'ufficio per un certo periodo.

Sotto il secondo profilo, prosegue la difesa della parte privata,

in ordine agli altri casi di cessazione dal servizio parimenti

esclusi dalla riammissione sussistono certamente valide

giustificazioni, quali la presenza di incompatibilità o la mancanza

di requisiti soggettivi (artt. 127, lett. a, e 63), la invalidità

insanabile dei documenti (art. 127, lett. d), la esistenza di limiti

fisiologici o psicologici che non consentono al soggetto di esplicare

l'attività, ovvero profili di carattere sanzionatorio (art. 129).

In definitiva, conclude la difesa, poiché la ratio sottesa alla

dispensa per motivi di salute tende ad accostare tale istituto alle

ipotesi di cessazione dall'impiego per cause indipendenti dalla

volontà dell'interessato e naturalisticamente reversibili,

l'esclusione della possibilità di riammissione costituisce un

trattamento deteriore non assistito da alcuna valida ragione

giustificativa.

3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, il quale ha concluso per l'inammissibilità o

l'infondatezza della questione, rilevando che la norma in esame

presenta carattere di specialità e come tale è rimessa, quanto al

suo contenuto, alla libera scelta del legislatore. Considerato in diritto

1. - Il TAR della Lombardia - sezione di Brescia - ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 132 del d.P.R. 10

gennaio 1957, n. 3 "nella parte in cui non prevede che il pubblico

dipendente già cessato dal servizio per infermità, ovvero per

superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità, possa

presentare istanza di riassunzione".

Premesso che l'elencazione, contenuta nella norma impugnata, delle

cause di cessazione del rapporto d'impiego non ostative alla

riammissione deve considerarsi - secondo la concorde giurisprudenza -

tassativa, il Collegio remittente osserva che la pur ampia

discrezionalità legislativa che connota l'istituto in esame deve

tuttavia fondarsi su criteri di ragionevolezza, con i quali contrasta

la mancata previsione della possibilità di riammettere in servizio

coloro che siano stati dispensati per motivi di salute e che poi

evidenzino l'integrale riacquisto della precedente capacità

lavorativa. La norma censurata violerebbe, pertanto, l'art. 3 della

Costituzione, per irrazionale discriminazione dei

detti soggetti rispetto agli altri per i quali, pur essendo la

cessazione dal servizio parimenti connessa ad eventi non

irreversibili, la riammissione è invece possibile; l'art. 35, primo

comma, della Costituzione, per violazione della tutela del lavoro, la

quale, per essere effettiva, deve farsi carico di reinserire

nell'attività lavorativa il soggetto che è cessato dalla malattia;

infine, l'art. 97, primo comma, della Costituzione, sotto entrambi i

profili della imparzialità e del buon andamento della pubblica

amministrazione.

2. - La questione è fondata.

L'art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957 prevede che può essere

riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di

amministrazione, l'impiegato cessato dal servizio per dimissioni, per

collocamento a riposo, o per decadenza nei casi di cui alle lettere b

e c dell'art. 127, che prevedono rispettivamente l'accettazione di

una missione o di altro incarico da un'autorità straniera senza

autorizzazione del Ministro, e la ingiustificata mancata assunzione o

riassunzione del servizio entro il termine prefissato, od assenza

dall'ufficio per un determinato periodo minimo.

Restano escluse dall'ambito applicativo della norma, e pertanto

precludono la riammissione, tutte le altre ipotesi di cessazione del

rapporto d'impiego, vale a dire, oltre alla dispensa per motivi di

salute qui in discussione, la dispensa per incapacità o per

persistente insufficiente rendimento (art. 129 del T.U.); la

decadenza per incompatibilità, o per perdita della cittadinanza, o a

seguito dell'accertamento che l'impiego fu conseguito mediante

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

(artt. 63 e 127, lett. a e d, del T.U.); la destituzione, nonché

altri casi marginali.

Dall'esame di tale quadro normativo della materia emerge che la

mancata inclusione della dispensa per motivi di salute tra le cause

di cessazione dal servizio non ostative alla riammissione (e,

correlativamente, la sua assimilazione alle fattispecie preclusive

della ricostituzione del rapporto) appare sfornita di razionale

giustificazione.

Invero, pur non essendo del tutto agevole individuare una precisa

ed univoca ratio discriminatrice tra le due anzidette categorie di

cause di cessazione dal servizio, basta osservare, ai fini che qui

interessano, che la dispensa per motivi di salute si fonda su una

situazione (lo stato di infermità) la quale, da un lato, è

ovviamente indipendente dalla volontà dell'interessato - per cui

certamente esula dal provvedimento una valutazione negativa del

comportamento dell'impiegato (e comunque qualsiasi profilo

sanzionatorio) -; dall'altro non può considerarsi in assoluto

irreversibile, tanto più alla luce delle odierne cognizioni della

scienza medica.

In presenza di dette caratteristiche, e tenuto conto del rilievo

che l'istituto della riammissione in servizio, seppure non possa

definirsi di carattere generale, ha tuttavia una portata così ampia

che esclude una qualificazione stricto sensu derogatoria, deve

ritenersi che l'aver precluso in radice, sulla base evidentemente di

una presunzione assoluta di irreversibilità dello stato di

infermità, la possibilità della riammissione di chi sia stato

dispensato dal servizio per motivi di salute integri la violazione

del principio di eguaglianza: detti soggetti, infatti, vengono

sottoposti ad un trattamento irrazionalmente deteriore rispetto a

quelli per i quali invece, ai sensi della norma impugnata, tale

possibilità è ammessa, pur versando i primi in situazione

certamente degna di non minore tutela.

Ad abundantiam va rilevato che la disciplina concernente il

personale delle unità sanitarie locali, pur riproducendo in sostanza

il d.P.R. n. 3 del 1957 in tema di cessazione del rapporto d'impiego,

comprende tra le cause di cessazione che consentono la riammissione

in servizio la dispensa per motivi di salute (cfr. art. 59 del d.P.R.

20 dicembre 1979, n. 761).

Restano assorbiti i profili di censura relativi agli artt. 35 e 97

della Costituzione.

3. - Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'impugnato art. 132, primo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella

parte in cui non include, nel novero delle cause di cessazione dal

servizio in presenza delle quali è possibile la riammissione, la

dispensa per motivi di salute, comprendendo ovviamente in tale

dizione entrambe le ipotesi in cui il provvedimento può essere

adottato, a seconda cioè che esso consegua o meno alla scadenza del

periodo massimo di aspettativa (artt. 71 e 129 del d.P.R. medesimo).

È appena il caso di rilevare, infine, che, secondo consolidati

principi, l'amministrazione, nel decidere sull'istanza di

riammissione, deve procedere al rigoroso accertamento dei requisiti

oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, e possiede comunque un

ampio potere discrezionale nella valutazione dell'esistenza

dell'interesse pubblico all'adozione del provvedimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 132, primo

comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato), nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di

cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali è possibile

la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di

salute.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:3 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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