Corte costituzionale

Sentenza n. 344/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 59 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico

del personale delle unità sanitarie locali) e 132, terzo comma, del

d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) e

dell'art. 115, terzo comma, del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme

sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello

Stato), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1996 dal

Consiglio di Stato sul ricorso proposto da D.C. contro l'Unità

sanitaria locale n. 61 di Carate Brianza ed altri, iscritta al n. 685

del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione di D.C. nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 aprile 1999 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Uditi l'avv.to Gualtiero Rueca per C.D. e l'Avvocato dello Stato

Aldo Linguiti per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 26 maggio 1997, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con

gli artt. 3 e 36 della Costituzione, degli artt. 59, terzo comma, del

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle

unità sanitarie locali) e 132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio

1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto

degli impiegati civili dello Stato), e dell'art. 115, terzo comma,

del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del

personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna,

elementare, secondaria ed artistica dello Stato).

Il giudizio principale era stato promosso da un medico, già

dipendente di una Unità sanitaria locale con la qualifica di

assistente, cessato dall'impiego per dimissioni nel 1983 e riammesso

in servizio a domanda nell'anno successivo, per ottenere il

riconoscimento, a fini economici, dei servizi in precedenza prestati

presso la medesima amministrazione. Il ricorrente aveva impugnato la

delibera con cui il Comitato di gestione dell'USL, in applicazione

dell'art. 132, terzo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, richiamato per

i dipendenti delle USL dall'art. 59, terzo comma, del d.P.R. n. 761

del 1979, gli aveva negato detto riconoscimento.

2. - Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale, il

Consiglio di Stato rileva che la disposizione di cui all'art. 132,

terzo comma, cit. "è chiara nel senso che l'impiegato riammesso,

ancorché inquadrato nella qualifica precedentemente rivestita

anziché nella qualifica iniziale di coloro che accedono per la prima

volta all'impiego, abbia però anzianità, nella suddetta qualifica,

dalla data del provvedimento di riammissione", e precisa che

"null'altro disponendo la legge, si dovrebbe intendere che la

decorrenza dell'anzianità così definita debba valere sia agli

effetti giuridici che a quelli economici".

Tanto premesso, il giudice a quo sottolinea la diversità della

formulazione della norma citata rispetto a quella dell'art. 115,

terzo comma, del d.P.R. n. 417 del 1974, il quale dispone che il

personale riammesso in servizio assuma nel ruolo la posizione

giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione del

rapporto di servizio, osservando che il trattamento più favorevole

riservato agli insegnanti statali non trova una razionale

giustificazione in obiettive circostanze inerenti alla diversità del

rapporto di impiego rispetto a quello dei dipendenti delle USL.

In presenza di situazioni analoghe, l'asimmetria delle due

disposizioni si risolve, ad avviso del Consiglio di Stato, in una

violazione dei principi di eguaglianza e di tutela della

retribuzione, tale da indurre a dubitare della legittimità

costituzionale degli artt. 59, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del

1979 e 132, terzo comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in

cui negano la rilevanza dei periodi lavorativi pregressi ai

dipendenti delle USL riammessi in servizio, e dell'art. 115, terzo

comma, del d.P.R. n. 417 del 1974, nella parte in cui impone, nella

medesima situazione, la valutazione dei periodi pregressi.

2.1. - Sotto altro profilo, il giudice rimettente rileva l'illogica

ed ingiustificata disparità di trattamento tra il dipendente che,

com'è accaduto al ricorrente, venga riammesso in servizio nella

qualifica iniziale, e quello che accede all'impiego per la prima

volta, osservando che, a norma dell'art. 24 del d.P.R. n. 761 del

1979, il secondo può ottenere, ai fini dell'inquadramento economico,

il riconoscimento dei servizi prestati presso altre amministrazioni.

Denuncia pertanto l'illegittimità costituzionale degli artt. 59,

terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979 e 132, terzo comma, del

d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui negano ai dipendenti delle

USL, riammessi in servizio nella qualifica iniziale, la valutazione

dei servizi precedentemente prestati, ai fini dell'inquadramento

economico.

3. - Nel giudizio dinanzi alla Corte, è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura

generale dello Stato, ed ha eccepito l'infondatezza della questione

di legittimità costituzionale, sotto entrambi i profili prospettati

dal giudice rimettente.

La disparità di trattamento rispetto agli insegnanti statali,

infatti, troverebbe spiegazione nella diversa posizione dei

dipendenti delle USL, ed in particolare della categoria dei medici,

la quale, in passato, era tra le poche nell'ambito del pubblico

impiego ad essere esonerata da una dedizione esclusiva della propria

attività lavorativa alla pubblica amministrazione, essendo

consentiti l'iscrizione nell'albo professionale ed il contemporaneo

esercizio della libera professione presso strutture sanitarie

private.

La possibilità di ottenere la riammissione in servizio a seguito

della cessazione del rapporto d'impiego integrerebbe d'altronde,

secondo la difesa erariale, un trattamento di favore, rispetto al

quale l'esclusione di ulteriori privilegi non potrebbe costituire una

scelta arbitraria o ingiustificata.

Il principio di eguaglianza, infine, non renderebbe censurabile per

disparità di trattamento una norma che tuteli ragionevolmente

determinati interessi, per il solo fatto che interessi di pari valore

non ricevano tutela in eguale misura.

Quanto poi all'asserita disparità di trattamento tra il dipendente

riammesso in servizio e quello che accede all'impiego per la prima

volta, essa sarebbe esclusa dalla disomogeneità delle due

situazioni, oltre che dall'impossibilità di rilevare qualsiasi

differenza relativamente alla valutabilità dei servizi pregressi.

4. - Si è costituito il ricorrente, riportandosi alle difese

svolte nel giudizio a quo.

In prossimità dell'udienza pubblica, il ricorrente ha depositato

una memoria, nella quale insiste per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale delle norme censurate sottolineando, in

riferimento all'art. 36 della Costituzione, come la determinazione

del trattamento economico in funzione dell'anzianità di servizio

risponda ad un criterio costantemente seguito nell'ambito del

pubblico impiego.

Quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, sostiene che

la disparità di trattamento tra i dipendenti delle USL ed il

personale docente dello Stato non troverebbe giustificazione né

nella specificità del comparto scolastico, né nella natura

eccezionale della riammissione, trattandosi di un istituto di

carattere generale, che implica un apprezzamento discrezionale della

pubblica amministrazione. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con

l'ordinanza indicata in epigrafe riguarda l'art. 59, terzo comma, del

d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui rinvia, per i

dipendenti delle unità sanitarie locali, all'art. 132, terzo comma,

del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che prevede che l'impiegato

riammesso in servizio, ancorché inquadrato nella qualifica

precedentemente rivestita, anziché nella qualifica iniziale di

coloro che accedono per la prima volta all'impiego, abbia però

un'anzianità, nella suddetta qualifica, decorrente dalla data del

provvedimento di riammissione. Tali disposizioni, secondo il giudice

a quo, violerebbero i principi di eguaglianza e di adeguatezza della

retribuzione, garantiti dagli artt. 3 e 36 della Costituzione. Sotto

un primo profilo, attuerebbero una ingiustificata disparità rispetto

al trattamento riservato al personale docente della scuola dall'art.

115 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 invocato, secondo la Corte, dal

giudice a quo esclusivamente come parametro di riferimento dal

momento che il predetto articolo, nella medesima situazione, dispone

la riammissione del dipendente nella posizione giuridica ed economica

occupata all'atto della cessazione del rapporto di servizio. Sotto

altro profilo, le stesse norme porrebbero in essere, secondo il

giudice rimettente, un'ingiustificata disparità di trattamento tra

chi viene riammesso nella qualifica iniziale e chi accede all'impiego

per la prima volta, il quale, in base all'art. 24 del medesimo

d.P.R. n. 761 del 1979, può ottenere, ai fini dell'inquadramento, il

riconoscimento dell'anzianità di servizio nel ruolo e nella

posizione funzionale maturate presso le amministrazioni di

provenienza.

2. - La questione non è fondata sotto entrambi i profili

prospettati.

Premesso che in materia di inquadramento ed articolazione delle

carriere del pubblico impiego, il legislatore gode di un'ampia

discrezionalità, censurabile soltanto per arbitrarietà o per

irragionevolezza, tali da ledere il principio del buon andamento

della pubblica amministrazione o da determinare discriminazioni tra

soggetti interessati (ex plurimis: sentenze nn. 217 e 174 del 1997,

n. 127 del 1996), va rilevato che le situazioni disciplinate dalle

norme poste a raffronto non sono comparabili per la loro sostanziale

disomogeneità, non derivandone così alcuna lesione neppure sul

piano dell'adeguatezza del trattamento.

Sotto il primo profilo delle censure proposte, va infatti osservato

che la disciplina degli effetti della riammissione in servizio dei

dipendenti delle USL è stabilita dall'art. 59, terzo comma, del

d.P.R. n. 761 del 1979 attraverso l'espresso rinvio alla

regolamentazione generale in materia, valida per tutti gli impiegati

dello Stato, contenuta nell'art. 132, terzo comma, del d.P.R. n. 3

del 1957, e cioè senza riconoscimento della pregressa anzianità

nella qualifica.

E dunque - a prescindere dall'evoluzione legislativa in materia e

dalle vicende che hanno riguardato il citato art. 132, riferendosi la

questione ad una fattispecie risalente alla metà degli anni ottanta

- appare evidente che la norma dell'art. 115, terzo comma, del d.P.R.

n. 417 del 1974, disponendo tra gli effetti della riammissione in

servizio del personale docente della scuola statale anche il

riconoscimento della pregressa anzianità nella qualifica, introduce

una disciplina speciale e derogatoria rispetto appunto a quella

contenuta nell'art. 132 cit. Si tratta, peraltro, di una disciplina,

che riguarda unicamente un settore del pubblico impiego, e cioè il

personale della scuola, che ha una specifica progressione di carriera

(sentenza n. 228 del 1976), cosicché essa non può fungere da idoneo

tertium comparationis, tanto più in riferimento ad una disposizione

generale applicabile a tutti gli impiegati civili dello Stato. È

infatti costante l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale,

secondo cui le norme speciali, singolari o comunque derogatorie di

principi generali non possono costituire utile elemento di

comparazione alla stregua del principio di eguaglianza (ex plurimis:

sentenze n. 402 del 1996, nn. 295 e 201 del 1995).

3. - La questione non è fondata neppure sotto il secondo profilo

prospettato.

Secondo il giudice rimettente le norme censurate, facendo decorrere

l'anzianità nella qualifica dalla data del provvedimento di

riammissione, comporterebbero, per l'impiegato riammesso nella

qualifica iniziale, il disconoscimento dell'intero servizio prestato

anteriormente alla cessazione del rapporto di impiego, mentre l'art.

24 dello stesso d.P.R. n. 761 del 1979, disponendo che per il

personale proveniente da USL di altre regioni o da enti equiparati le

anzianità di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale già

maturate presso di essi si considerano a tutti gli effetti come

"anzianità acquisite presso le unità sanitarie locali", consente ai

dipendenti assunti per la prima volta di ottenere, ai fini del primo

inquadramento, la valutazione dei servizi prestati presso altre

amministrazioni.

Anche sotto questo profilo, però, le situazioni poste a raffronto

non sono omogenee e non sussiste quindi lesione del principio della

parità di trattamento. Ed invero, se si considera la posizione del

dipendente che, a distanza di tempo dalla cessazione del rapporto

d'impiego, chieda ed ottenga, ai sensi dell'art. 59 del d.P.R. n.

761 del 1979, la riammissione in servizio, essa non appare

comparabile in alcun modo con quella del dipendente che, proveniente

da USL o da ente equiparato, transiti senza soluzione di continuità

in un'altra USL. Ed infatti, nella seconda ipotesi, non sussiste

interruzione del rapporto di impiego, ma anzi sussiste continuità

del rapporto stesso, cosicché il legislatore non è tenuto a

bilanciare l'esigenza di conferire adeguato rilievo alla capacità

professionale ed all'esperienza maturate attraverso il servizio

pregresso con quella opposta di tutelare le posizioni giuridiche

medio tempore acquisite dagli altri impiegati, disponendo, in modo

non irragionevole, la postergazione nel ruolo del dipendente

riammesso in servizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 59, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato

giuridico del personale delle unità sanitarie locali) e dell'art.

132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello

Stato) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:344 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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