Art. 59 — Riammissione in servizio

L'operaio cessato dal servizio per collocamento a riposo, per dimissioni o per decadenza nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 56 puo' essere riammesso in servizio. Puo' essere riammessa in servizio l'operaia dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 56, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e "operaia abbia riacquistata la, cittadinanza italiana per effetto dell'annullamento e dello scioglimento del matrimonio. La riammissione di cui ai precedenti commi e' disposta con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione. L'operaio riammesso e' collocato nella stessa categoria cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza dalla data del provvedimento di riammissione. La riammissione in servizio e' subordinata alla vacanza del posto nell'organico della categoria per la quale e' disposta.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art59 · fonte del testo

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