Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 1967 al 3 marzo 1970. Leggi il testo vigente →

[1]((La zona faunistica delle Alpi e' sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12-bis fatta eccezione per le riserve comunali esistenti al 10 gennaio 1967.

[2]Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato, per la relativa gestione, si avvale della collaborazione delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella Provincia, con il concorso delle altre.

[3]Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle zone di caccia controllata, a parita' di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilita' faunistiche del territorio di caccia, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento e' reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia.

[4]Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, e' sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata. E' tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve di privati e di enti pubblici, quando nei territori da riservare si trovi selvaggina tipica della zona delle Alpi che ponga in evidenza il carattere naturalistico delle riserve stesse)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

13

La Corte costituzionale con sentenza 1-9 giugno 1967, n. 71 (in G.U. 1 a s.s. 10/06/1967, n. 144) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 67, primo comma, del T.U. sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui dispone che la gestione della riserva ivi prevista sia a vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione della caccia".

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 3 marzo 1970

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 71/1967

    Ha colpito questo articolo
    9 giugno 1967

    È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 67, primo co., del t.u. sulla caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939 n. 1016, limitatamente alla parte nella quale prevede che le riserve di caccia nella zona delle Alpi siano soltanto "a vantaggio di tutti gli iscritti" alla Federazione italiana della caccia. Infatti, già con precedenti decisioni essendo stato ritenuto costituzionalmente illegittimo il sistema per il quale la titolarità della licenza di caccia presupponeva la qualità di iscritto alla Federazione, la previsione di un vantaggio per gli iscritti creerebbe una disparità di trattamento tra cacciatori iscritti e non iscritti. È infondata la questione di legittimità costituzionale della prima parte del primo comma dello stesso art. 67 t.u. sulla caccia, il quale consente che nella zona delle Alpi i comuni abbiano la facoltà di costituire in riserva di caccia tutto il territorio comunale, escluse le zone riservate ai proprietari, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione della Federcaccia, perché la particolare disciplina della caccia nella zona alpina, considerata come zona faunistica a sé stante determinata dall'interesse generale a conservare e sviluppare il locale patrimonio faunistico e l'affidamento alla Federcaccia della riserva, non implica una situazione di favore degli iscritti, ma tende ad assicurare che la gestione corrisponda alle finalità prospettate dalla legge. Il principio di eguaglianza non comporta la illegittimità di particolari regimi di riserva se sussistono esigenze obiettive, sempreché la iscrizione alla Federazione non sia assunta come elemento discriminatore di diverso trattamento per i non iscritti.

    Art. 67 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1967 al 16 settembre 1967. 129 parole tolte, 234 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Nella zonaaggiunto: La zona faunistica delle Alpi e' tolto: data ai Comuni la facolta' di costituire in riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione del Comune, escluse le zone riservate dai privati, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione della Federazione Italiana della caccia a vantaggio di tutti gli iscritti.

tolto: Il canone da pagarsi al comune viene determinato dal prefetto, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

tolto: Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Federazione italiana della caccia, saranno dettate norme per la gestione delle riserve di cui al presente articolo, in relazione alle attuali esigenze aggiunto: sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12-bis fatta eccezione per le riserve comunali esistenti al 10 gennaio 1967.

aggiunto: Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato, per la relativa gestione, si avvale della collaborazione delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella Provincia, con il concorso delle altre.

aggiunto: Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle zone di caccia controllata, a parita' di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilita' faunistiche del territorio di caccia, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento e' reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia.

aggiunto: Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, e' sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata. E' tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve di privati e di enti pubblici, quando nei territori da riservare si trovi selvaggina tipica della zona delle Alpi tolto: ed in vista della necessita' di conservare e sviluppare il patrimonio faunistico ivi esistente.

tolto: Nelle dette riserve non e' necessaria la apposizione delle tabelle perimetrali, salvo che in contiguita' di terreno libero aggiunto: che ponga in evidenza il carattere naturalistico delle riserve stesse.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art67 · fonte del testo

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