Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1967

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/06/1967 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67, primo

comma, del T.U. sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n.

1016, promosso con ordinanza emessa il 17 gennaio 1966 dal Pretore di

Saluzzo nel procedimento penale a carico di Marca Alberto, iscritta al

n. 56 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il signor Alberto Marca, residente in Torino, con verbale di una

guardia giurata per la vigilanza delle riserve di caccia comunali Alpi,

Consorzio Valle Po, il 5 dicembre 1965 veniva denunciato al Pretore di

Saluzzo, perché sorpreso a esercitare la caccia nel Consorzio, e

precisamente nel comune di Paesana, senza essere provvisto della

prescritta autorizzazione.

Il Pretore, con ordinanza 17 gennaio 1966, sollevava d'ufficio la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 67, comma primo, del

T.U. delle leggi sulla caccia, in relazione all'art. 3 della

Costituzione. Nel dare ragione della non manifesta infondatezza della

questione, l'ordinanza si richiama alle precedenti sentenze di questa

Corte, che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme

del detto testo unico da cui derivava una differenza di trattamento per

gli iscritti alla Federazione della caccia rispetto ai non iscritti.

Poiché nel presente giudizio la parte non si è costituita e non

vi è stato intervento del Presidente del Consiglio, la causa è stata

decisa in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 26, comma secondo,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9 delle Norme integrative

per i giudizi davanti a questa Corte. Considerato in diritto :

1. - L'art. 67, comma primo, del T.U. sulla caccia (approvato con

R.D. 5 giugno 1939, n. 1016) stabilisce che "nella zona delle Alpi è

data ai Comuni la facoltà di costituire in riserva di caccia tutto il

territorio della circoscrizione del Comune, escluse le zone riservate

dai privati, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla

rispettiva sezione della Federazione italiana della caccia a vantaggio

di tutti gli iscritti".

L'ordinanza di rimessione a questa Corte rileva che, in conseguenza

della dichiarazione di illegittimità costituzionale del sistema che

condizionava l'esercizio dell'attività venatoria alla iscrizione alla

Federcaccia (sentenze n. 69 del 1962 e n. 71 del 1963), viene a cadere

ogni distinzione e ogni disparità di trattamento tra iscritti e non

iscritti alla Federazione stessa. Pertanto, prosegue l'ordinanza, può

fondatamente ritenersi illegittima, per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, l'ultima parte del riportato comma dell'art. 67, in

quanto si condiziona la costituzione delle riserve comunali ivi

previste all'affidamento di esse in gestione alla Federcaccia a

vantaggio degli iscritti. L'ordinanza soggiunge che

l'incostituzionalità di tale disposizione implica quella della prima

parte del comma, che da essa sarebbe condizionata. La questione di

legittimità costituzionale viene pertanto proposta per l'intero primo

comma dell'art. 67.

2. - Osserva la Corte che la questione è fondata rispetto alla

parte del comma che prevede una gestione della riserva a vantaggio

degli iscritti alla Federazione.

Come esattamente rileva l'ordinanza, una volta caduto, in seguito

alle ricordate decisioni di questa Corte, il sistema per cui la

titolarità della licenza di caccia presupponeva la qualità di

iscritto alla Federazione, la previsione di un vantaggio per gli

iscritti viene a creare una disparità di trattamento rispetto ai

cacciatori non iscritti, che è in contrasto col principio di

eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Già nella sentenza n. 33 del 1965 questa Corte riconobbe

l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, delle norme del medesimo T.U. (art. 55, comma primo e

terzo) che, nelle zone di ripopolamento e cattura costituite

automaticamente in riserva, vietavano l'esercizio della caccia ai non

iscritti alla sezione della Federazione, e stabilivano sanzioni penali

per il cacciatore che avesse violato tale divieto, considerandolo

cacciatore abusivo.

Il medesimo ordine di ragioni porta ora a dichiarare

l'illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 67, che

limita i vantaggi della riserva comunale agli iscritti alla

Federazione.

3. - Tale illegittimità non investe però, a giudizio della Corte,

l'intero primo comma dell'art. 67.

Va osservato in proposito che la norma dell'art. 67 rientra nella

particolare disciplina della caccia nella zona delle Alpi, considerata

dalla legge come zona faunistica a sé stante (art. 5). Questa

disciplina, contenuta in varie disposizioni del testo unico, ha la sua

ragione nell'interesse generale a conservare e sviluppare il patrimonio

faunistico di quella zona, notoriamente di eccezionale valore e

rarità.

In tale disciplina si inquadra lo speciale tipo di riserva

configurato dall'art. 67, il quale, mentre da una parte consente che

l'intero territorio comunale sia costituito in riserva, escluse le zone

riservate dai privati, dall'altra richiede che la gestione della

riserva sia affidata alla locale sezione della Federcaccia, la quale

dovrà svolgere funzioni di protezione e di incremento della

selvaggina, secondo le finalità volute dalla legge e in conformità

alle norme dettate dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita

la Federazione, per la gestione delle dette riserve.

La gestione di queste da parte della sezione della Federazione non

è quindi voluta dalla legge in funzione di una situazione di favore

degli iscritti rispetto ai non iscritti (situazione che nel sistema del

testo unico, prima delle ricordate sentenze della Corte, non sussisteva

neanche), ma è prevista per assicurare, mediante l'opera della sezione

della Federazione, che la gestione corrisponda alle finalità volute

dalla legge stessa.

Ciò non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, perché il

principio di eguaglianza ivi sancito non implica l'illegittimità

costituzionale di una disciplina dell'esercizio venatorio che comprenda

particolari regimi di riserva, in relazione a esigenze obbiettivamente

esistenti, e che preveda lo svolgimento di funzioni dirette ad

assicurare la protezione della selvaggina e il rispetto delle norme

relative, da parte di un soggetto considerato dal legislatore come

particolarmente qualificato alla gestione della riserva stessa, sempre

che, nei confronti degli utenti, l'iscrizione alla Federazione non sia

assunta come elemento discriminatore di trattamento diverso rispetto ai

non iscritti.

Non sussistendo, pertanto, la connessione, ritenuta nell'ordinanza,

tra l'ultima parte dell'art. 67, primo comma, e le precedenti

disposizioni ivi contenute, la dichiarazione di illegittimità

costituzionale va limitata alla disposizione espressa con le parole: "a

vantaggio di tutti gli iscritti".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67, primo comma,

del T.U. sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016,

nella parte in cui dispone che la gestione della riserva ivi prevista

sia a vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione della

caccia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967.

GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO

- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO

- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI.

ECLI:IT:COST:1967:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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