Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 23 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (legge sulla caccia) non contiene una delegazione legislativa, ma attribuisce al Ministro per l'agricoltura e le foreste il potere di disporre restrizioni alla caccia per assicurare la protezione di selvaggina minacciata da particolari circostanze. Tale potere si esercita mediante l'emanazione di atti soggetti al regime degli atti amministrativi quanto alla causa, alla forma, all'efficacia, al sindacato di legittimità, alla mancanza di una riserva di legge in materia di caccia, ed è un potere limitato e sindacabile. Il giudice di legittimità degli atti amministrativi ha la competenza di sindacare se il Ministro abbia usato rettamente il potere attribuitogli. È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del T.U. sulla caccia, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Art. 76 cost. · Art. 23 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. 109 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, soltanto nei casi ove ricorra la necessita' di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamita'.
tolto: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentiti i Comitati provinciali interessati, puo' vietare la caccia nelle localita' di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela della integrita' e della quiete della zona.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 23 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art23 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.