Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 giugno 1967 al 16 settembre 1967. Leggi il testo vigente →

[1]Nella zona delle Alpi e' data ai Comuni la facolta' di costituire in riserva di caccia tutto il territorio della circoscrizione del Comune, escluse le zone riservate dai privati, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione della Federazione Italiana della caccia a vantaggio di tutti gli iscritti.13

[2]Il canone da pagarsi al comune viene determinato dal prefetto, sentito l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

[3]Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentita la Federazione italiana della caccia, saranno dettate norme per la gestione delle riserve di cui al presente articolo, in relazione alle attuali esigenze della zona delle Alpi ed in vista della necessita' di conservare e sviluppare il patrimonio faunistico ivi esistente.

[4]Nelle dette riserve non e' necessaria la apposizione delle tabelle perimetrali, salvo che in contiguita' di terreno libero.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

13

La Corte costituzionale con sentenza 1-9 giugno 1967, n. 71 (in G.U. 1 a s.s. 10/06/1967, n. 144) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 67, primo comma, del T.U. sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui dispone che la gestione della riserva ivi prevista sia a vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione della caccia".

Testo in vigore dal 11 giugno 1967 al 16 settembre 1967

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 71/1967

    Ha colpito questo articolo
    9 giugno 1967

    È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 67, primo co., del t.u. sulla caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939 n. 1016, limitatamente alla parte nella quale prevede che le riserve di caccia nella zona delle Alpi siano soltanto "a vantaggio di tutti gli iscritti" alla Federazione italiana della caccia. Infatti, già con precedenti decisioni essendo stato ritenuto costituzionalmente illegittimo il sistema per il quale la titolarità della licenza di caccia presupponeva la qualità di iscritto alla Federazione, la previsione di un vantaggio per gli iscritti creerebbe una disparità di trattamento tra cacciatori iscritti e non iscritti. È infondata la questione di legittimità costituzionale della prima parte del primo comma dello stesso art. 67 t.u. sulla caccia, il quale consente che nella zona delle Alpi i comuni abbiano la facoltà di costituire in riserva di caccia tutto il territorio comunale, escluse le zone riservate ai proprietari, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione della Federcaccia, perché la particolare disciplina della caccia nella zona alpina, considerata come zona faunistica a sé stante determinata dall'interesse generale a conservare e sviluppare il locale patrimonio faunistico e l'affidamento alla Federcaccia della riserva, non implica una situazione di favore degli iscritti, ma tende ad assicurare che la gestione corrisponda alle finalità prospettate dalla legge. Il principio di eguaglianza non comporta la illegittimità di particolari regimi di riserva se sussistono esigenze obiettive, sempreché la iscrizione alla Federazione non sia assunta come elemento discriminatore di diverso trattamento per i non iscritti.

    Art. 67 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 1967

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1954 al 11 giugno 1967. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 1-9 giugno 1967, n. 71 (in G.U. 1 a s.s. 10/06/1967, n. 144) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 67, primo comma, del T.U. sulla caccia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, n. 1016, nella parte in cui dispone che la gestione della riserva ivi prevista sia a vantaggio degli iscritti alla sezione della Federazione della caccia".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art67 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari