Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
È costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 67, primo co., del t.u. sulla caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939 n. 1016, limitatamente alla parte nella quale prevede che le riserve di caccia nella zona delle Alpi siano soltanto "a vantaggio di tutti gli iscritti" alla Federazione italiana della caccia. Infatti, già con precedenti decisioni essendo stato ritenuto costituzionalmente illegittimo il sistema per il quale la titolarità della licenza di caccia presupponeva la qualità di iscritto alla Federazione, la previsione di un vantaggio per gli iscritti creerebbe una disparità di trattamento tra cacciatori iscritti e non iscritti. È infondata la questione di legittimità costituzionale della prima parte del primo comma dello stesso art. 67 t.u. sulla caccia, il quale consente che nella zona delle Alpi i comuni abbiano la facoltà di costituire in riserva di caccia tutto il territorio comunale, escluse le zone riservate ai proprietari, a condizione che la riserva sia ceduta in gestione alla rispettiva sezione della Federcaccia, perché la particolare disciplina della caccia nella zona alpina, considerata come zona faunistica a sé stante determinata dall'interesse generale a conservare e sviluppare il locale patrimonio faunistico e l'affidamento alla Federcaccia della riserva, non implica una situazione di favore degli iscritti, ma tende ad assicurare che la gestione corrisponda alle finalità prospettate dalla legge. Il principio di eguaglianza non comporta la illegittimità di particolari regimi di riserva se sussistono esigenze obiettive, sempreché la iscrizione alla Federazione non sia assunta come elemento discriminatore di diverso trattamento per i non iscritti.
Art. 67 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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6 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1970 al 9 maggio 2025. 388 parole tolte, 25 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La zona faunistica delle Alpi e' sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, ai sensi del secondo comma dell'articolo 12-bis fatta eccezione per le riserve comunali esistenti al 10 gennaio 1967.
tolto: Il Comitato provinciale della caccia vigila sull'osservanza delle norme relative all'esercizio della caccia controllata. Il Comitato, per la relativa gestione, si avvale della collaborazione delle associazioni venatorie, di cui all'articolo 86 del presente testo unico, e, in particolare, di quelle aventi maggiore consistenza nella Provincia, con il concorso delle altre.
tolto: Tutti i titolari di licenza possono esercitare la caccia e l'uccellagione nelle zone di caccia controllata, a parita' di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilita' faunistiche del territorio di caccia, assoggettandosi alle condizioni stabilite dal regolamento deliberato dal Comitato provinciale della caccia sulla scorta di un regolamento-tipo nazionale predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le associazioni venatorie di cui all'articolo 86 del presente testo unico. Il regolamento e' reso esecutivo dal presidente del Comitato provinciale della caccia.
tolto: Nella zona faunistica delle Alpi tutto il territorio comunque costituito in riserva di caccia, e' sottoposto, alla scadenza delle concessioni di riserva, al regime di caccia controllata. E' tuttavia consentito il rinnovo o la costituzione, a norma della presente legge, di riserve di privati e di enti pubblici, quando nei territori da riservare si trovi selvaggina tipica della zona delle Alpi che ponga in evidenza il carattere naturalistico delle riserve stesse.
tolto: Le riserve indicate nel primo comma concesse anteriormente al 1 gennaio 1967 a favore dei comuni o dei loro consorzi su tutto il territorio della loro circoscrizione, possono essere rinnovate e, se scadute, ricostituite dai comitati provinciali della caccia.
tolto: La gestione delle riserve medesime e' affidata ai comitati provinciali della caccia i quali versano ai comuni interessati un canone annuo determinato dal prefetto sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura.
tolto: I titolari di licenza di caccia possono essere ammessi a praticare l'esercizio venatorio nelle riserve comunali, a parita' di diritti e di doveri e proporzionalmente alle possibilita' faunistiche di ciascuna riserva, previo pagamento di un tributo non superiore a L. 20 mila determinato nel regolamento che il comitato provinciale della caccia deve emanare, entro il 15 giugno di ogni anno, per la disciplina dell'esercizio venatorio nelle riserve stesse.
tolto: Dette riserve sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa e soprattassa erariali.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 67 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art67 · fonte del testo
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