Corte costituzionale

Ordinanza n. 167/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/02/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, ("Costituzione e

gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale"), promosso

con ordinanza emessa il 7 luglio 1982 dal Pretore di Tolmezzo,

iscritta al n. 646 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno 1983;

Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione ad

un'ordinanza emessa dal Presidente della Giunta provinciale di Udine,

con cui si ingiungeva il pagamento di una sanzione amministrativa per

esercizio della caccia in riserva senza il permesso del

concessionario (art. 43 R.D. 5 giugno 1939 n. 1016), il Pretore di

Tolmezzo con atto di rimessione in data 7 luglio 1982 (r.o. n. 646

del 1982) ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, 11, 12, 58 e 60

dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia, nonché agli artt. 3, 18 e

97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'intera legge regionale Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n.

13 ("Costituzione e gestione delle riserve di caccia nel territorio

regionale") ed, in subordine, degli artt. 1, 3 e 10 del medesimo

testo legislativo;

che la legge censurata, costituendo in riserve di diritto quasi

l'intero territorio della regione e affidandone la gestione

all'organo regionale della Federazione italiana della caccia, si

porrebbe in contrasto con gli invocati parametri costituzionali sotto

i seguenti profili:

1) con gli artt. 3 e 18 Cost., in quanto il sistema introdotto,

stabilendo un numero massimo di soci per ogni riserva (art. 10 della

legge), confermando i soci delle preesistenti riserve, e ammettendo

nuovi soci solo in rapporto alle vacanze e limitatamente ai cittadini

residenti nella regione (artt. 4 e 60 del regolamento di esecuzione)

creerebbe una disparità di trattamento fra cittadini in ordine

all'ammissione nel sistema, obbligando peraltro i cacciatori ad

associarsi all'organizzazione riservistica in violazione del

principio di libertà di associazione;

2) con l'art. 97 Cost. in quanto violerebbe i principi: di

legalità, delegando funzioni amministrative all'organo regionale

della F.I.C. senza disciplinarne l'esercizio, di imparzialità,

affidando una funzione pubblica di grande rilevanza ad una sola delle

tante associazioni venatorie o ambientaliste, e di buon andamento,

delegando funzioni pubbliche ad una associazione privata senza

un'adeguata giustificazione;

3) con l'art. 4 dello Statuto regionale, in quanto violerebbe il

limite costituzionale dell'"interesse delle altre Regioni" escludendo

dall'associazione riservistica i non residenti nella regione, nonché

il limite dei "principi generali dell'ordinamento giuridico", creando

a favore dei residenti quasi un possesso esclusivo sulla fauna in

contrasto con l'art. 1 della successiva legge-quadro sulla caccia che

dichiara l'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio

indisponibile dello Stato;

4) con gli artt. 11, comma secondo, 58 e 60 dello Statuto,

poiché, delegando ad un ente privato funzioni pubbliche, avrebbe

eluso le norme statutarie che prevedono controlli sugli atti degli

enti locali nonché sui provvedimenti adottati nelle materie

delegate;

5) con l'art. 12 dello Statuto, in quanto avrebbe creato un

nuovo organo regionale denominato "Organo gestore delle riserve" non

ricompreso nella tassativa elencazione prevista dalla norma

statutaria;

che il giudice a quo censura in particolare e in via subordinata

l'art. 3 della citata legge nella parte in cui, delegando la gestione

delle riserve, nei limiti fissati con l'emanando regolamento, agli

organi regionali della FIC, delegherebbe la quasi totalità delle

funzioni amministrative in materia di caccia ad un organismo

periferico di una associazione ormai privata (art. 115 del d.P.R. n.

616 del 1977), e con un'ampiezza tale da porre in essere un vero e

proprio trasferimento di competenze, così superando i limiti posti

alla delega dalla decisione di questa Corte n. 39 del 1957 e violando

l'art. 11 dello Statuto regionale che prevede come delegatari delle

funzioni regionali i soli enti locali;

che, sempre in via subordinata, viene autonomamente impugnato

anche l'art. 10 della stessa legge nella parte in cui, prevedendo il

pagamento delle quote associative all'Organo gestore, si porrebbe in

contrasto con l'art. 11 u.c. dello Statuto, secondo il quale le spese

sostenute dagli enti per le funzioni delegate sono a carico della

Regione;

Ritenuto inoltre che l'opponente avrebbe esercitato la caccia in

una "riserva di diritto" senza il relativo permesso, ritiratogli

dall'Organo gestore a seguito di altra infrazione commessa in

precedenza;

che, pertanto, ad avviso del giudice remittente tutte le

questioni sollevate sarebbero rilevanti in quanto l'eventuale

caducazione dell'intera legge impugnata (ovvero del solo art. 1 o del

solo art. 3 che non potrebbe non comportare una declaratoria di

incostituzionalità derivata di tutto l'ordinamento riservistico),

rendendo illegittimo il potere esercitato dall'Organo gestore e

quindi anche il suo provvedimento di ritiro del permesso,

determinerebbe l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione emanata in

seguito alla pretesa seconda violazione;

che la regione Friuli-Venezia Giulia è intervenuta chiedendo

che le questioni venissero dichiarate manifestamente infondate;

Considerato che secondo una ormai consolidata giurisprudenza di

questa Corte il nesso di pregiudizialità richiesto al fine di

rendere rilevante (e quindi ammissibile) la questione di legittimità

costituzionale deve consistere in un rapporto di rigorosa e

necessaria strumentalità fra la risoluzione della questione

sollevata e la decisione del giudizio a quo, nel senso che

quest'ultimo non possa essere definito indipendentemente dalla

decisione della questione incidentale;

che, in tal senso, non appare rilevante l'asserita

illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 3 della

legge n. 13 del 1969 che affida la gestione delle riserve - nei

limiti fissati da un emanando regolamento - all'organo regionale

della Federazione italiana della caccia, dal momento che, una volta

costituitasi la riserva, ai fini dell'illecito esercizio della caccia

senza il permesso del concessionario, non ha rilevanza a chi e in che

modo siano affidati la gestione della stessa (vedi in senso analogo

sent. n. 212 del 1970) ed i conseguenti poteri di vigilanza;

che egualmente irrilevante appare la censura rivolta all'intero

sistema, introdotto dalla legge impugnata, nella parte in cui

discriminerebbe i cittadini a seconda che siano o meno residenti

nella regione, creando poi a favore di quest'ultimi quasi un possesso

esclusivo sulla fauna selvatica, ed obbligando i cacciatori che

volessero esercitare l'attività venatoria, ad associarsi

all'organizzazione riservistica;

che, difatti, queste ultime censure, attenendo allo specifico

contenuto dell'art. 10 della legge, o delle relative norme

regolamentari autorizzate, e concernendo le modalità di esercizio

dell'attività venatoria sul territorio regionale, sono del tutto

indipendenti dall'istituzione delle riserve di diritto e non possono

quindi investire l'intero testo legislativo;

che il loro esame, pertanto, potendo eventualmente determinare

la sola caducazione dell'art. 10 della legge impugnata non avrebbe

alcun effetto per la definizione del giudizio a quo, attesa la totale

estraneità della predetta norma, e dei denunciati vizi ad essa

relativi, con l'illecito amministrativo contestato;

che l'unica disposizione la cui caducazione potrebbe comportare

l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione sottoposta alla

cognizione del giudice a quo, e cioè quella che costituisce le

riserve di diritto (art. 1 legge n. 13 del 1969), seppur denunciata

autonomamente e in via subordinata, viene censurata per profili che,

attenendo all'intero regime riservistico, trovano il loro referente

normativo, in altre disposizioni dello stesso testo, del tutto

autonome dalla prima che non ne implica, perciò, il loro attuale

contenuto normativo, frutto invece di una libera scelta operata dal

legislatore nell'ambito di una pluralità di opzioni;

che, in relazione ai profili finora esposti, risulta comunque

assorbente la circostanza che, contrariamente a quanto sostiene il

giudice a quo, l'ordinanza-ingiunzione opposta non è in alcun modo

collegabile al precedente provvedimento di ritiro del permesso;

che, quest'ultimo atto, attenendo ad una situazione di interesse

legittimo non direttamente connessa alla diversa posizione soggettiva

dedotta in causa, non potrebbe difatti costituire, neppure in via

incidentale, oggetto di cognizione da parte del giudice a quo,

dovendo considerarsi come un remoto antecedente che non influisce

direttamente sulla fattispecie sanzionata, e che quindi non potrebbe

in nessun caso essere disapplicato dal giudice a quo;

che, pertanto, l'ipotizzata illegittimità del ritiro del

permesso, non essendo idonea ad incidere sulla validità

dell'ordinanza opposta, rende irrilevanti le questioni sollevate;

che quest'ultime vanno pertanto dichiarate manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'intera legge regionale

Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13, ("Costituzione e

gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale"), ed, in

subordine, degli artt. 1, 3 e 10 del medesimo testo legislativo,

sollevata, in riferimento agli artt. 4, 11, 12, 58 e 60 dello Statuto

del Friuli- Venezia Giulia, nonché agli artt. 3, 18 e 97 della

Costituzione, dal Pretore di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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