Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 32, primo, quarto e sesto comma, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, modificato ed integrato con legge 2 agosto 1967, n. 799, sollevata - in riferimento all'art. 117 Cost. - in quanto la normativa impugnata invaderebbe la competenza legislativa spettante alle Regioni in materia di caccia, poiché non si limiterebbe a stabilire i principi fondamentali del settore ma disciplinerebbe compiutamente l'attività venatoria. Nel corso del giudizio di costituzionalità sono entrate in vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706, che ha sostituito - di regola - una sanzione amministrativa alla pena dell'ammenda (già prevista dagli artt. 18, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni), nonché la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che nell'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative, in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia, per cui si rende necessario accertare se la prospettata questione sia tuttora rilevante, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di esercizio venatorio. - O. nn. 4/1979; 109/1979.
Art. 18 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 32 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 43 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 73 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. 137 parole tolte, 25 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: E' vietato l'impianto di appostamenti fissi di caccia o di uccellagione senza il consenso del proprietario o del possessore del terreno, del lago o stagno privato, qualora si tratti di tine, imbarcazioni o altro natante ancorato per la caccia.
tolto: La precedente disposizione si applica anche agli appostamenti temporanei, i quali importino preparazione di sito con modificazione o occupazione non momentanea del terreno o notevole manomissione di piante.
tolto: In terreno libero gli appostamenti fissi non possono essere impiantati a distanza minore di metri 400 dal confino di bandite, di zone di ripopolamento e cattura o di riserve, e gli appostamenti temporanei a distanza minore di metri 100.
tolto: Il contravventore e' punito con 'rammenda da L. 100 a L. 1000.
tolto: Le norme di questo articolo non si applicano agli appostamenti legalmente esistenti alla data di pubblicazione della presente legge.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art18 · fonte del testo
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