Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1973 · relatore Guido Astuti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, primo

comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 (testo unico delle norme per la

protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), e

successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio

1971 dal pretore di Poggibonsi nel procedimento penale a carico di

Marradini Dante, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 1971 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5

maggio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1973 il Giudice relatore

Guido Astuti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento penale a carico di Dante Marradini, il

pretore di Poggibonsi ha sollevato di ufficio, in riferimento all'art.

3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 43, primo comma, del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e

successive modificazioni, recante il testo unico delle norme per la

protezione della selvaggina e per l'esercizio venatorio nelle riserve

di caccia al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato.

Osserva l'ordinanza che nell'ordinamento vigente la facoltà di

cacciare animali selvatici è riconosciuta indistintamente a tutti i

cittadini muniti della relativa autorizzazione amministrativa, e che

proprio tale pari facoltà è lesa, con violazione del principio di

uguaglianza, dal regime delle riserve, che, mantenendo in vita

anacronistici privilegi, limita a favore di determinati soggetti la

libertà di Caccia.

Afferma, inoltre, l'ordinanza che la concessione dell'esercizio

esclusivo della caccia nelle riserve non può essere considerata quale

"corrispettivo" per l'attività svolta, le spese sostenute ed i danni

subiti dal titolare per l'attuazione del fine pubblico di tutela ed

incremento della selvaggina. Infatti, mentre la concessione

amministrativa avrebbe la caratteristica giuridica di trasferire

temporaneamente a privati taluni poteri e facoltà di cui lo Stato si

è reso titolare in modo eminente, tutto ciò non si verifica in tema

di caccia, non essendo lo Stato titolare di un diritto eminente, e

dovendo, in conseguenza, rispettare, nel perseguimento dei suoi fini,

la parità dei diritti dei cittadini rispetto all'occupazione della

selvaggina, res communis omnium.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 5 maggio 1971.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, con atto depositato in cancelleria il 25 maggio 1971. Nelle

deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende, si sostiene l'insussistenza del preteso contrasto del regime

delle riserve di caccia con il principio di eguaglianza, essendo la

disciplina impugnata rivolta al perseguimento dell'interesse generale

alla conservazione ed allo sviluppo del patrimonio faunistico, rispetto

al quale la posizione del concessionario riceve una tutela solo

indiretta. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza di rimessione viene sollevata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 43, primo comma, del testo unico

delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della

caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive

modificazioni, nella parte in cui l'esercizio venatorio nelle riserve

è consentito esclusivamente al concessionario ed a chi sia dal

medesimo autorizzato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

2. - La questione non è fondata. La Corte ha già avuto occasione

di dichiarare che l'esercizio della caccia e l'acquisto della

selvaggina attraverso la caccia non rappresentano nel nostro

ordinamento estrinsecazione di diritti garantiti dalla Costituzione

(sent. n. 50 del 1967). La cosiddetta libertà di cacciare non è un

diritto costituzionale garantito, ma una facoltà che, pur essendo

esplicazione particolare del diritto di libertà individuale, è

soggetta nell'ordinamento odierno ad una stretta disciplina legislativa

per motivi di interesse pubblico generale, non solo sotto il profilo

della pericolosità inerente all'uso delle armi, ma anche e soprattutto

in ordine al fine di conservazione ed incremento della fauna selvatica,

stanziale e migratoria, in rapporto al danno sociale che potrebbe

derivare da un esercizio indiscriminato della caccia. Questa disciplina

pubblicistica si esplica, oltre che con il regime della autorizzazione

amministrativa o licenza di caccia, con un complesso di limiti e

divieti legislativi, quanto ai modi di caccia, alle armi ed altri mezzi

di cattura o uccisione della selvaggina, ai luoghi, al tempo e

all'oggetto stesso della caccia.

3. - In questo preciso quadro legislativo trova piena

giustificazione lo speciale regime vigente per le bandite, le zone di

ripopolamento e cattura, e le riserve di caccia, alle quali ultime il

legislatore ha riconosciuto "lo scopo di incrementare la produzione

della selvaggina, anche per favorirne l'irradiamento nei terreni

circostanti ed agevolare la sosta delle specie migratorie", secondo

l'espressa disposizione dell'art. 43, primo comma, del t.u. n. 1016 del

1939, modificata con l'art. 13 della legge 2 agosto 1967, n. 799. La

disciplina attuata con gli artt. 56 e seguenti per le riserve pubbliche

o private, chiuse o aperte, costituite di diritto o in concessione,

conferma con assoluta chiarezza le finalità di pubblico interesse

perseguite dal legislatore, che risultano con particolare evidenza

dagli obblighi imposti ai privati concessionari di riserva dall'art. 62

e da altre disposizioni. È pertanto pienamente giustificato il regime

della concessione amministrativa, che, nella specie, non ha ad oggetto

l'uso e godimento di beni demaniali, ma corrisponde alla tipica

applicazione dell'istituto per l'esercizio di funzioni o servizi

pubblici. Lo Stato considera compito proprio curare il ripopolamento e

favorire la sosta della selvaggina, "per migliorare le condizioni atte

all'incremento faunistico e per eliminare le cause che ostacolino

l'incremento medesimo", e questo compito esplica, sia direttamente -

secondo le competenze rispettivamente attribuite ad esso e alle Regioni

-, sia mediante la concessione, temporanea e revocabile, a soggetti

privati, investiti di un complesso di obblighi e di diritti in rapporto

alle esigenze del servizio pubblico loro affidato. È evidente che

questi soggetti sono indotti a chiedere di costituire in riserva i

terreni di cui abbiano la proprietà o il possesso, singolarmente o

uniti in consorzi, con ciò addossandosi gli obblighi relativi

all'attuazione dell'interesse pubblico, in quanto possano ottenere

anche la realizzazione di un coincidente interesse proprio, quale si

concreta nella facoltà esclusiva dell'esercizio venatorio - sempre nei

modi e termini stabiliti dalla legge -, che l'art. 43, primo comma,

riconosce al concessionario ed a chi sia dal medesimo autorizzato.

Tanto i permessi di caccia quanto l'eventuale affitto delle riserve

sono soggetti a rigorose forme di controllo da parte delle autorità di

vigilanza, con congrue sanzioni, che giungono fino alla decadenza o

revoca della concessione, quando non siano osservate le disposizioni di

legge o del decreto di concessione (art. 49 del vigente testo unico).

4 - La Corte ha già avuto occasione di osservare che il principio

di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione non implica

l'illegittimità costituzionale di una disciplina dell'esercizio

venatorio che comprenda particolari regimi di riserva, in relazione a

esigenze obiettivamente esistenti, e che preveda lo svolgimento di

funzioni dirette ad assicurare la protezione della selvaggina e il

rispetto delle norme relative, da parte di un soggetto considerato dal

legislatore come particolarmente qualificato alla gestione della

riserva stessa (sentenza n. 71 del 1967). Sotto questo profilo,

appaiono pienamente giustificati tanto il diritto riconosciuto al

titolare della concessione quanto il correlativo divieto ai terzi di

cacciare in zone di riserva: la istituzione delle riserve è prevista

dalla legge per soddisfare un fine di interesse generale, e tale fine

ben può essere conseguito unendovi anche un interesse particolare del

privato concessionario, come avviene per tutte le altre attività di

interesse pubblico svolte a mezzo di privati imprenditori

concessionari. La scelta dei mezzi più idonei per il conseguimento dei

propri fini rientra nella discrezionalità politica del legislatore,

rispetto alla quale non può prospettarsi un controllo di legittimità

da parte di questa Corte.

5. - Deve infine rilevarsi che è del tutto inconferente il

richiamo fatto dalla ordinanza di rinvio al regime civilistico

dell'acquisto della proprietà degli animali selvatici per occupazione.

Il divieto di caccia nelle riserve, come nelle bandite e zone di

ripopolamento, non comporta alcuna violazione della "parità dei

diritti dei cittadini sulle res communes omnium", perché la normativa

generale circa l'acquisto delle cose mobili che non sono proprietà di

alcuno non attribuisce ai cittadini uno speciale diritto

all'occupazione della selvaggina, costituzionalmente garantito. Anche

sotto questo profilo, non si può dunque ravvisare nella condizione

fatta dalla legge al concessionario di riserva una posizione di

privilegio, contrastante con il principio di eguaglianza. È appena il

caso di aggiungere che anche le vecchie giustificazioni

giusnaturalistiche del diritto civico di caccia, come mezzo per

procacciarsi cibo e sostentamento, comprensibili per le popolazioni

rurali d'altri tempi viventi in una povera economia silvo-pastorale e

soggette ad abusive pretese feudali di esercizio esclusivo della

caccia, non hanno ormai alcun apprezzabile valore di fronte alla

odierna realtà, nella quale la caccia non è più un mezzo per

soddisfare necessità alimentari, e nemmeno di regola un'attività

professionale, ma un puro esercizio sportivo, mentre la progressiva

rarefazione della selvaggina richiede più vigile e rigorosa disciplina

per la tutela del pubblico interesse alla conservazione di quanto

sopravvive della fauna locale e dell'ambiente ecologico naturale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, dell'art. 43, primo

comma, del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e

per l'esercizio della caccia, approvato con r.d. 5 giugno 1939, n.

1016, e successive modificazioni, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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