Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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5 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025. 368 parole tolte, 25 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: La concessione di bandita o di riserva e' sempre revocabile quando dal concessionario non siano osservate le disposizioni di legge e quelle del decreto di concessione.
tolto: Piu' particolarmente la revoca viene disposta quando su deliberazione del Comitato provinciale della caccia, resa esecutiva dal suo presidente, risulti:
tolto: a) che il concessionario o persona da lui autorizzata eserciti la caccia o l'uccellagione nella bandita o, in tempo di divieto, nella riserva;
tolto: b) che il concessionario, o chi per lui, acquisti abitualmente o notoriamente uova di selvaggina o piccoli nati di provenienza illegittima;
tolto: c) che il concessionario non abbia ottemperato all'obbligo della vigilanza contro le violazioni delle norme stabilite dalla presente legge;
tolto: d) che manchino o non siano mantenute, come e' prescritto dall'art. 45, le tabelle perimetrali;
tolto: e) che il concessionario non mantenga la bandita o la riserva nella dovuta efficienza per quanto riguarda il numero dei riproduttori;
tolto: f) che il concessionario si renda responsabile di trascuranza grave nella manutenzione della bandita o della riserva;
tolto: g) che il territorio si dimostri inadatto alla propagazione o alla sosta della selvaggina; o comunque la bandita o la riserva non risponda alle finalita' d'interesse faunistico per le quali la concessione fu accordata;
tolto: h) che per difetto di organizzazione del consorzio sia irregolare il funzionamento della riserva.
tolto: Il presidente del Comitato provinciale della caccia provvede su deliberazione del Comitato stesso. Contro tale provvedimento e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso al Ministro per l'agricoltura e per le foreste che, previ accertamenti, decide con proprio decreto.
tolto: In luogo della revoca della concessione il presidente del Comitato provinciale della caccia, avuto riguardo alle circostanze di fatto e previa deliberazione del Comitato stesso, puo' comminare al concessionario il pagamento a favore dell'erario dello Stato di una somma da lire 40.000 a lire 200.000.
tolto: In caso di revoca, il competente Comitato provinciale nella caccia ha diritto di prelevare dalla bandita o dalla riserva, a scopo di ripopolamento di altre localita', la selvaggina catturabile, previo pagamento al concessionario del valore relativo. Questa disposizione si applica anche nel caso di rinuncia volontaria alla concessione.
tolto: Per l'accertamento del funzionamento delle bandite e delle riserve il Comitato provinciale della caccia provvede a periodiche ispezioni avvalendosi di personale da esso indicato.aggiunto: testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia-art. 49 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art49 · fonte del testo
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