Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1945 al 16 settembre 1967. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nell'interesse della protezione di una o piu' specie di selvaggina, sentito il Comitato centrale, puo' restringere il periodo di caccia o di uccellagione o vietare le medesime, sia in modo generale e assoluto, sia per talune forme di caccia o specie di selvaggina e per determinate localita'. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408

2

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".

Testo in vigore dal 11 gennaio 1945 al 16 settembre 1967

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 134/1963

    Questione infondata
    13 luglio 1963

    L'art. 23 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (legge sulla caccia) non contiene una delegazione legislativa, ma attribuisce al Ministro per l'agricoltura e le foreste il potere di disporre restrizioni alla caccia per assicurare la protezione di selvaggina minacciata da particolari circostanze. Tale potere si esercita mediante l'emanazione di atti soggetti al regime degli atti amministrativi quanto alla causa, alla forma, all'efficacia, al sindacato di legittimità, alla mancanza di una riserva di legge in materia di caccia, ed è un potere limitato e sindacabile. Il giudice di legittimità degli atti amministrativi ha la competenza di sindacare se il Ministro abbia usato rettamente il potere attribuitogli. È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del T.U. sulla caccia, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

    Art. 23 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 gennaio 1945

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art23 · fonte del testo

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