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[1]((Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, soltanto nei casi ove ricorra la necessita' di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamita'.

[2]Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentiti i Comitati provinciali interessati, puo' vietare la caccia nelle localita' di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela della integrita' e della quiete della zona)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408

2

Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 3, 4, 12, 13, 19, 23, 25, 27, 44, 49, 50, 51, 52, 54, 59 e 66 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che fanno obbligo al Ministro per l'agricoltura e le foreste di sentire il Comitato centrale della caccia, sostituito, per effetto del R. decreto 29 maggio 1941, n. 489, dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste".

Testo in vigore dal 16 settembre 1967 al 9 maggio 2025

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 134/1963

    Questione infondata
    13 luglio 1963

    L'art. 23 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (legge sulla caccia) non contiene una delegazione legislativa, ma attribuisce al Ministro per l'agricoltura e le foreste il potere di disporre restrizioni alla caccia per assicurare la protezione di selvaggina minacciata da particolari circostanze. Tale potere si esercita mediante l'emanazione di atti soggetti al regime degli atti amministrativi quanto alla causa, alla forma, all'efficacia, al sindacato di legittimità, alla mancanza di una riserva di legge in materia di caccia, ed è un potere limitato e sindacabile. Il giudice di legittimità degli atti amministrativi ha la competenza di sindacare se il Ministro abbia usato rettamente il potere attribuitogli. È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del T.U. sulla caccia, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

    Art. 23 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 1967

Confronto con la versione in vigore dal 11 gennaio 1945 al 16 settembre 1967. 47 parole tolte, 101 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, tolto: nell'interesse della protezione di una o piu' specie di selvaggina, sentito il Comitato centrale, puo' restringere il periodo di caccia o di uccellagione o vietare le medesime, sia in modo generale e assoluto, sia per talune forme di caccia o specie di selvaggina e per determinate localita' aggiunto: sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, puo' limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, soltanto nei casi ove ricorra la necessita' di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamita'.

aggiunto: Il Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentiti i Comitati provinciali interessati, puo' vietare la caccia nelle localita' di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela della integrita' e della quiete della zona.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art23 · fonte del testo

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