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Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, nell'interesse della protezione di una o piu' specie di selvaggina, sentito il Comitato centrale, puo' restringere il periodo di caccia o di uccellagione o vietare le medesime, sia in modo generale e assoluto, sia per talune forme di caccia o specie di selvaggina e per determinate localita'.

Testo in vigore dal 25 luglio 1939 al 11 gennaio 1945

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 134/1963

    Questione infondata
    13 luglio 1963

    L'art. 23 del R.D. 5 giugno 1939, n. 1016 (legge sulla caccia) non contiene una delegazione legislativa, ma attribuisce al Ministro per l'agricoltura e le foreste il potere di disporre restrizioni alla caccia per assicurare la protezione di selvaggina minacciata da particolari circostanze. Tale potere si esercita mediante l'emanazione di atti soggetti al regime degli atti amministrativi quanto alla causa, alla forma, all'efficacia, al sindacato di legittimità, alla mancanza di una riserva di legge in materia di caccia, ed è un potere limitato e sindacabile. Il giudice di legittimità degli atti amministrativi ha la competenza di sindacare se il Ministro abbia usato rettamente il potere attribuitogli. È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del T.U. sulla caccia, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

    Art. 23 Testo unico la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-05;1016~art23 · fonte del testo

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