Art. 6 — Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6; r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2 e 148)

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Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari puo' essere utilizzato anche per le altre attivita' consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione puo' essere convertito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, comunque prima della sua scadenza, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalita' previste dal regolamento di attuazione. Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:

  • a)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50));
  • b)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50));
  • c)permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
  • d)permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo;
  • e)permesso di soggiorno per attivita' sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
  • f)permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);
  • g)permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2;
  • h)permesso di soggiorno per assistenza di minori, di cui all'articolo 31, comma 3.
  • h-bis)((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50)). Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato e' punito con l'arresto fino ad un ann o e con l'ammenda fino ad euro 2.000. Qualora vi sia motivo di dubitare della idenlita' personale dello straniero, questi e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorita' di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilita' di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato. Salvo quanto e' stabilito nelle leggi militari, il Prefetto puo' vietare agli stranieri il soggiorno in comuni o in localita' che comunque interessano la difesa militare dello Stato. Tale divieto e' comunicato agli stranieri per mezzo della autorita' locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalita' previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalita' da piu' di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio da' comunicazione alla questura territorialmente competente. Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. Il documento di identificazione per stranieri e' rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto del Ministro dell'interno. Esso non e' valido per l'espatrio, salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. Contro i provvedimenti di cui agli articoli 4-ter, 5 e al presente articolo e' ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Testo in vigore dal 6 maggio 2023 al 23 giugno 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 149/2019

    Questione inammissibile
    19 giugno 2019

    Sono dichiarate inammissibili, per omessa interpretazione conforme a Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1 della legge n. 379 del 2000 e dell'art. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998, censurati nella parte in cui non prevedono che il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza - rilasciato ai discendenti di persone nate e residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e prima di tale data emigrate all'estero - consenta lo svolgimento di attività di lavoro. La fattispecie relativa ai soggetti in questione - non inquadrabile entro le coordinate normative tratteggiate nell'art. 11, comma 1, lett. c ), del d.P.R. n. 394 del 1999, secondo cui il permesso di soggiorno per l'acquisto della cittadinanza (o per il riconoscimento dello stato di apolide) può essere rilasciato a favore dello straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, poiché, nel caso in esame, al soggetto è stato concesso direttamente il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza - è ispirata da un chiaro favor per la concessione della cittadinanza italiana. Pertanto, nell'assenza di una espressa disciplina che regolamenti la situazione di quanti, destinatari della legge n. 379 del 2000, aspettano in Italia la conclusione del procedimento volto alla verifica dei prescritti requisiti, il rimettente - tenuto anche conto che non è sconosciuta all'ordinamento l'ipotesi di permessi di soggiorno che, non convertibili in permessi abilitanti al lavoro, consentono comunque lo svolgimento di attività lavorativa per tutta la durata del permesso stesso (ad esempio, gli artt. 20- bis , 29, comma 6, e 31 del d.lgs. n. 286 del 1998, gli ultimi due in combinato disposto, e l'art. 32, comma 3, del d. lgs. n. 25 del 2008) - avrebbe dovuto verificare la praticabilità di un'interpretazione che non trasformi l'imprevisto ritardo della procedura di verifica in una lesione di diritti costituzionali essenziali, quale il diritto al lavoro; lesione che assume connotati peculiari considerando, altresì, che essa avviene ai danni di un soggetto cui la legge riconosce la cittadinanza, in caso di esito positivo della verifica, a decorrere dal giorno successivo in cui è stata resa la dichiarazione richiesta. In linea generale, in mancanza di una apposita disposizione che ciò preveda, il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza non può essere convertito in altro permesso che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, versandosi in un ambito - quello della regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale - in cui la discrezionalità del legislatore è particolarmente ampia. ( Precedenti citati: sentenze n. 277 del 2014 e n. 172 del 2012 ).

    Art. 1 Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti · Art. 6 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 252/2011

    Questione inammissibile
    27 luglio 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 2 e 3, e 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché dell'art. 116 del codice civile, tutti come inseriti o modificati dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, parametro, quest'ultimo, invocato con riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) - nella parte in cui le disposizioni censurate impedirebbero allo straniero privo di un legittimo titolo di soggiorno sul territorio dello Stato di esercitare il proprio diritto fondamentale a contrarre matrimonio con un cittadino italiano. L'ordinanza di rimessione, infatti, oltre alla indeterminatezza del petitum , presenta gravi carenze nella descrizione della concreta fattispecie e nella motivazione sulla rilevanza, tali da impedire alla Corte lo scrutinio nel merito. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale conseguente all'omessa descrizione della fattispecie v., di recente, le ordinanze nn. 154, 158 e 203 del 2011.

    Art. 10-bis Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 1 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica · Art. 6 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 116 c.c.

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  • Ordinanza n. 414/2001

    Questione infondata
    18 dicembre 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 10, e 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui le norme censurate non devolvono ad un unico giudice e, segnatamente, al giudice amministrativo, le controversie relative al soggiorno degli stranieri in Italia. Infatti - posto che rientra nella discrezionalità del legislatore, ripartire, a seconda della tipologia e del contenuto dell’atto, la giurisdizione tra il giudice amministrativo ed il giudice ordinario, conferendo anche un eventuale potere di annullamento con gli effetti previsti dalla legge, e che non esiste sul piano costituzionale una esigenza inderogabile che, una volta iniziato un giudizio tra due soggetti, tutti i rapporti e le pretese successive debbano subire una concentrazione (non prevista dalla procedura) avanti ad unico giudice, in deroga ad ogni diversa previsione di riparto di giurisdizione ed al principio di precostituzione del giudice – deve escludersi una palese irragionevolezza nella scelta discrezionale del legislatore di attribuire alla giurisdizione ordinaria la tutela nei riguardi dei provvedimenti di espulsione aventi implicazioni sulla libertà personale. - In tema di riparto della giurisdizione, v. sentenza n. 275/2001 e ordinanza n. 165/2001. - Sul tema specifico della giurisdizione in ordine ai provvedimenti di espulsione, v. sentenza n. 105/2001 e ordinanza n. 297/2001. M.F.

    Art. 6 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 6 maggio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 11 marzo 2023 al 6 maggio 2023. 88 parole tolte, 60 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) tolto: permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50;

b) tolto: permesso di soggiorno per calamita', di cui all'articolo 20-bis aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50;

h-bis) tolto: permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis) aggiunto: LETTERA ABROGATA DAL D.L. 10 MARZO 2023, N. 20, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 5 MAGGIO 2023, N. 50. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivita' sportive e ricreative a carattere temporaneo, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art6 · fonte del testo

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