Art. 32 — Disposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore età (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)

Al compimento della maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 puo' essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore eta', ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. 1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis e' demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo ((periodo consegue)) la revoca del permesso di soggiorno e di cio' viene data notizia al pubblico ministero competente. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore eta' del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita' di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivita' lavorativa retribuita nelle forme e con le modalita' previste dalla legge italiana, ovvero e' in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo e' portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

Testo vigente dal 5 dicembre 2023

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 326/2011

    Altra decisione
    2 dicembre 2011

    Deve essere ordinata la restituzione, al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte remittente, degli atti relativi ai giudizi di legittimità costituzionale, introdotti con plurime ordinanze di rimessione e in riferimento ai medesimi parametri costituzionali (artt. 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost.): a) dell'art. 32, commi 1 e 1- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella parte in cui, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 22, lett. v ), della legge 15 luglio 2009, n. 94, estende ai minori affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e a quelli sottoposti a tutela la disciplina originariamente prevista per i soli minori «non accompagnati», in virtù della quale, per la conversione del titolo di soggiorno rilasciato per «minore età» in quello rilasciato per «lavoro subordinato», è necessario aver partecipato per un periodo non inferiore a due anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale; b) l'art. 32, commi 1 e 1- bis , del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dalla lett. v ) del comma 22 dell'art. 1 della legge n. 94 del 2009 anche nella parte in cui estende la propria applicazione agli stranieri - già entrati in Italia come «non accompagnati» - che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per minore età e che siano in grado di documentare la sussistenza di una condizione di affidamento, ovvero di tutela, in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della legge n. 94 del 2009. Infatti, dopo la pronuncia delle suddette ordinanze di rimessione, non solo nella giurisprudenza amministrativa si è ulteriormente consolidato un orientamento interpretativo diverso da quello seguito dal remittente (la cui omessa considerazione, da parte del medesimo TAR, ha dato luogo all'ordinanza di questa Corte n. 222 del 2011, di manifesta inammissibilità di questioni analoghe alle presenti, proprio per la suddetta ragione), ma anche il quadro normativo di riferimento ha subito importanti modifiche. Infatti, la norma oggetto di censura è stata modificata dalla lettera g- bis ) del comma 1 dell'art. 3, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129, sicché, con la nuova formulazione dell'art. 32, il legislatore ha ripristinato la distinzione tra minori stranieri «non accompagnati» e minori stranieri «comunque affidati», prevedendo solo per i primi, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, la necessità che siano ammessi a frequentare, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile. Per tutte le suddette innovazioni sopravvenute è opportuno che il remittente proceda ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni in oggetto, tenendo altresì conto del diverso orientamento giurisprudenziale affermatosi nella giurisprudenza amministrativa circa il momento dal quale ritenere applicabile la norma oggi ulteriormente modificata.

    Art. 32 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 1 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 222/2011

    Questione inammissibile
    21 luglio 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 1- bis , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), così come modificati dalla lett. v ) del comma 22 dell'art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, parametro l'ultimo, evocato con riguardo all'art. 2, lett. h ), della direttiva 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE (Direttiva del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri), e dell'art. 1, comma 1, della risoluzione CE del 26 giugno 1997 (Risoluzione del Consiglio sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi), nonché al principio di «sviluppo e consolidamento dello Stato di diritto», dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte. Il remittente, infatti, omette di esplorare possibilità interpretative diverse da quella posta a base della questione e trascura del tutto la sussistenza di un non irragionevole, diverso, dato giurisprudenziale, per affermare, di fatto, la unicità della interpretazione sottoposta al giudizio di questa Corte. Sull'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, prima di sollevare la relativa questione di legittimità costituzionale, vedi, per tutte, da ultimo, ordinanza n. 15/2011 (citata). Redattore: L. Tria

    Art. 32 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 1 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 234/2004

    Questione inammissibile
    16 luglio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, al compimento della maggiore età, il permesso di soggiorno possa essere rilasciato anche "nei confronti dei minori stranieri sottoposti a tutela, ai sensi degli artt. 343 e seguenti del codice civile". L'ordinanza di rimessione, infatti, ha omesso di motivare in ordine alla non manifesta infondatezza della questione. – V. la citata sentenza n. 198/2003 che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 del d.lgs. n. 286 del 1998.

    Art. 32 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 3 cost. · Art. 2 adozione · Art. 32 adozione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Versioni nel tempo

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  2. 6 ottobre 2023 — 5 dicembre 2023per 2 mesi
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  8. 6 agosto 2011 — 23 luglio 2016per 5 anni
  9. 8 agosto 2009 — 6 agosto 2011per un anno
  10. 10 settembre 2002 — 8 agosto 2009per 7 anni
  11. 18 agosto 1998 — 10 settembre 2002testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 5 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 ottobre 2023 al 5 dicembre 2023. .

… o conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei requisiti di cui al primo periodotolto: , consegue la revoca del permesso di soggiorno e di cio' viene data notizia …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art32 · fonte del testo

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