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[1](Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)

[2](( Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale e' affidato, se piu' favorevole. Al minore e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta' ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122)). Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero, il provvedimento e' adottato, su richiesta del questore, dal tribunale per i minorenni.

Testo in vigore dal 23 luglio 2016 al 6 maggio 2017

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 31, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 23 luglio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1998 al 23 luglio 2016. 101 parole tolte, 46 parole aggiunte.

Il figlio minore dello straniero con tolto: questi aggiunto: questo convivente e regolarmente soggiornante tolto: e' iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di eta' e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convivetolto: , ovvero la piu' favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. tolto: Fino al medesimo limite di eta' il aggiunto: Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, tolto: e' iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno aggiunto: segue la condizione giuridica dello straniero al quale e' affidato tolto: e segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se piu' favorevole. tolto: L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione. Al compimento del quattordicesimo anno di eta' al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario aggiunto: Al minore e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore eta'tolto: , ovvero una carta di soggiorno aggiunto: ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 LUGLIO 2016, N. 122. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art31 · fonte del testo

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