Art. 15 — T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 15, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 6
Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1981, n. 154.
Abrogato dal 28 aprile 1981
Articolo abrogato dalla l. 23 aprile 1981, n. 154.
Abrogato dal 28 aprile 1981
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati…
Art. 51 cost. · Art. 15 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contenente il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, limitatamente alla parte in- cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che…
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 15 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15 d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nella parte relativa alle liti tributarie. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ…
Art. 15 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Isernia. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI C…
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 15 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 3 Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, già dichiarato costituzionalmente illegittimo limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che, avendo lite pendente con il Comune, abbiano rinunciato al giudizio prima della convalida della elezione. Così deciso in Roma, in came…
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 15 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 7 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, testo unico sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali (art. 15, n. 7, d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), sollevata, con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella s…
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 15 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 15 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 15, n. 6, del D. P. R 16 maggio 1960, n. 570, e 16, comma primo, del R D. 30 gennaio 1941, n. 12 proposte con le deliberazioni citate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 17 maggio 1966. GASPARE AM…
Art. 15 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 82 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 83 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali · Art. 75 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali
V. O. 24/1956 D. (Nella specie viene riproposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 in riferimento all'art. 54 della Costituzione. Si dichiara la manifesta infondatezza della questione, considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 42 del 1961, seguita da varie ordinanze (da ultimo n. 152 del 1963 e n. 7 del 1964), ha dichiarato non fondata tale questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24, 48, 51 e 113 della Costituzione e che l'art. 54 della Costituzione non garantisce ne' impone lo svolgimento di funzioni pubbliche a chi ne sia illegittimamente investito, mentre la norma impugnata non impedisce che tali funzioni, da parte di chi ne sia comunque investito, siano di fatto adempiute con disciplina e con onore, come esige il predetto art. 54 della Costituzione). - S. n. 42/1961; O. nn. 152/1963, 7/1964.
Art. 54 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 48 cost.
Non contrasta con gli art. 41 e 45 della Costituzione una norma, come quella contenuta nell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, che lungi dal porre ostacoli alla libera iniziativa economica privata ed alla cooperazione, si limita a vietare che partecipi all'amministrazione del comune quale consigliere comunale, chi, attraverso imprese aventi scopo di lucro, beneficia di sovvenzioni del comune. Conforme: 24/1956 D. - S. nn. 42/1961 e 43/1961; O. nn. 9/1962, 24/1962, 42/1962 43/1962 e 101/1963.
Art. 41 cost. · Art. 45 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Vedi: Ord. 24/56 d
Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
8 versioni dal 1960
Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1977 al 28 aprile 1981. 386 parole tolte, 9 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Non sono eleggibili a consiglieri comunali:
tolto: 1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;
tolto: 2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;
tolto: 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune stesso, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;
tolto: 4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;
tolto: 5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;
tolto: 6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;
tolto: 7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;
tolto: 8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;
tolto: 9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, sono stati legalmente messi in mora e coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il comune, abbiano ricevuto la notificazione di cui all'articolo 201° del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;
tolto: 10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione. Le ipotesi di ineleggibilita', di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di Sindaco o di assessore e' sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione e' pronunziata dalla sezione per ii contenzioso elettorale. Contro il relativo provvedimento e' ammesso ricorso anche per il merito, al Consiglio di Stato. Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione. Al procedimento si applicano le norme che regolano l'ordinario giudizio davanti al Consiglio di Stato medesimo; tutti i termini sono pero' ridotti alla meta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art15 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.