Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 45/1977

    Ha colpito questo articolo
    20 gennaio 1977

    dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del testo unico delle leggi per l'elezione dei Consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, limitatamente alla parte in cui considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati…

    Art. 51 cost. · Art. 15 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

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  • Sentenza n. 129/1975

    Ha colpito questo articolo
    28 maggio 1975

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, contenente il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, limitatamente alla parte in- cui considera ineleggibili gli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che…

    Art. 3 cost. · Art. 51 cost. · Art. 15 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

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  • Sentenza n. 58/1972

    Ha colpito questo articolo
    29 marzo 1972

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, n. 6, del testo unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15 d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), nella parte relativa alle liti tributarie. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ…

    Art. 15 Testo unico la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1981

Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1977 al 28 aprile 1981. 386 parole tolte, 9 parole aggiunte in 11 capoversi.

tolto: Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

tolto: 1) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;

tolto: 2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;

tolto: 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune stesso, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;

tolto: 4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;

tolto: 5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;

tolto: 6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;

tolto: 7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in societa' ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

tolto: 8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;

tolto: 9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune, sono stati legalmente messi in mora e coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il comune, abbiano ricevuto la notificazione di cui all'articolo 201° del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

tolto: 10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione. Le ipotesi di ineleggibilita', di cui ai numeri 5) e 6), non si applicano agli amministratori comunali per fatto connesso con l'esercizio del mandato. Tuttavia, l'amministratore che ricopra la carica di Sindaco o di assessore e' sospeso fino all'esito del giudizio, se l'esercizio della carica comporti evidente pericolo di pregiudizio per l'ente. La sospensione e' pronunziata dalla sezione per ii contenzioso elettorale. Contro il relativo provvedimento e' ammesso ricorso anche per il merito, al Consiglio di Stato. Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione. Al procedimento si applicano le norme che regolano l'ordinario giudizio davanti al Consiglio di Stato medesimo; tutti i termini sono pero' ridotti alla meta'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 154

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-05-16;570~art15 · fonte del testo

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